Sbaglia la Corte d'Appello a non considerare lo slittamento del termine stabilito dal d.P.C.M. del 12 maggio 2011per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010.
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'Appello di Caltanissetta dichiarava un avvocatonon tenuto al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per gli anni 2009 e 2010, in relazione all'attività libero professionale svolta dal medesimo iscritto...
Svolgimento del processo
1. la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato T. C. non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per gli anni 2009 e 2010, in relazione all'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, per intervenuta prescrizione;
2. per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, in relazione ai contributi del 2010, ha ritenuto tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps, con richiesta di pagamento, inoltrata alla professionista il 22 giugno 2016, quando già era estinto il credito dell'Istituto;
3. inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, all'interno della dichiarazione presentata nel 2010, in relazione ai redditi del 2009 (unico documento che l'Istituto aveva prodotto), degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito. L'incertezza normativa, nel 2010, in ordine ai presupposti dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione autentica, dagli esiti tutt'altro che chiarificatori, come testimoniato dai successivi contrasti in ambito giurisprudenziale;
4. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la controparte ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.
Motivi della decisione
6. con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto -a sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ., dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del d.lgs. nr. 241 del 1997, dell'art. 17 del DPR nr. 435 del 2001 e del DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. del 14 maggio 20114.6.2009, perché, in relazione alla contribuzione dovuta, per l'anno 2010, alla gestione separata, la Corte di merito avrebbe errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando lo slittamento, ad opera del DPCM cit., del termine per effettuare il versamento, al 6.7.2011;
7. il motivo è fondato;
8. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
9. di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [ ... ] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [ ...]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.);
10. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12.5.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 111 del 14 maggio 2011, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010;
11. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997);
12. consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2011 e, conseguentemente, giudicato tardiva la richiesta di pagamento dell'Istituto inoltrata alla professionista il 22 giugno 2011; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.;
13. con il secondo motivo l'INPS ha dedotto -ai sensi dell'art.360 nr.3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, all'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. nella legge 6 luglio 2011 nr. 111, all'art. 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997 ed all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, per avere la Corte territoriale escluso che l'omessa compilazione, nella dichiarazione presentata nel 2010, in relazione ai redditi del 2009, del «quadro RR», integrasse un occultamento doloso del debito e desse luogo alla sospensione del termine di prescrizione;
14. il motivo è inammissibile;
15. si è già detto (vedi punto 8.) che la dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo;
16. inoltre, ai fini dell'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. è necessario che «sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014);
17. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha espressamente escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, integrasse una condotta di doloso occultamento del debito;
18. l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (v. Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto. Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);
19. i rilievi dell'INPS si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, in più occasioni, escluso (v. in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);
20. in conclusione, sulla base delle esposte considerazioni, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo;
21. la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2011 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per l'anno 2010;
22. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.