
…non riguarda specificamente il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Il Tribunale di Ancona trasmetteva alla Suprema Corte l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato alla pena di 1000euro per il reato di minaccia continuata.
Con l'ordinanza n. 5727 del 17 febbraio 2022, la Cassazione riqualifica il ricorso come appello e trasmette, di conseguenza, gli atti al Tribunale di...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Ancona, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 37 e 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso a questa Corte regolatrice l'appello proposto da O. L. O. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Senigallia del 18.3.2019, con cui l'imputato predetto è stato condannato alla pena di 1000 euro di multa in relazione al reato di minaccia continuata.
2. L'imputato aveva proposto appello, tramite il difensore, invocando l'assoluzione, non essendo stata raggiunta prova della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, e chiedendo, in via gradata, la rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole.
3. Il PG L. B. ha concluso per l'inammissibilità dell'appello già qualificato come ricorso dal giudice che ha trasmesso gli atti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere riqualificato come appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio.
2. La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte regolatrice si è da tempo stabilizzata nel ritenere ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale" (ex multis, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, P., Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, R., Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Z., Rv. 273564; Sez. 5, n.. 17784 del 12/01/2017, C., Rv. 269618; Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, R., Rv. 267958; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, P., Rv. 267770; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, B., Rv. 267952; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, E.H., Rv. 266059; Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, S. L., Rv. 264561 e numerose altre sentenze conformi non massimate).
Ed infatti, a parte alcune pronunce, molte delle quali piuttosto risalenti, espressive dell'opzione di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno (ad esempio, Sez. 5. n. 19382 del 21/04/2005, D. G., Rv. 231498; Sez. 5, n. 39465 del 04/10/2005, S., Rv. 232379; Sez. 5, n. 4886 del 16/11/2005, dep. 2006, G., Rv. 233619 e Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, C., Rv. 264544), la giurisprudenza dii legittimità dominante ha adottato l'orientamento ammissivo cui si è aderito in esordio, sulla base di un'attenta esegesi delle disposizioni normative rilevanti:
- il comma primo dell'art. 37 del d.lgs. 274/2000, che dispone: "L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.";
- il comma quarto dell'art. 574 cod. proc. pen., che, a sua volta, stabilisce: "L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato".
Dall'entrata in vigore del d.lgs. 274 del 2000 si è posto, quindi, il problema della corretta e coordinata applicazione delle due citate dispos1izioni di legge al fine di verificare i profili di ammissibilità degli appelli avverso le decisioni del Giudice di pace.
Nell'orientamento maggioritario condiviso, pur dandosi atto che non è in discussione il rilievo delle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace avendo la giurisprudenza costituzionale rimarcato la riconducibilità di tale procedimento ad un "modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale" (Corte cost., orci. n, 201 del 2004; conf. ord. n. 415 del 2005), un modello coerente con "esigenze di massima semplificazione" (Corte cost., ord. n. 349 del 2004), si è tuttavia osservato che tale rilievo non può mettere in ombra il profilo essenziale dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace così come configurato dal legislatore, né l'inscindibile legame logico-giuridico tra l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e gli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale. Si è puntato, pertanto, sulla valenza dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., precetto che espressamente stabilisce che l'i1mpugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali quando questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
La stessa giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 426 del 2008 Corte cost., richiamato l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, interpretando la lett. n) della disposizione (che stabilisce !"'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria"), ha sottolineato come dall'esame del testo della norma emerga che il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. Si impone, pertanto, il necessario coordinamento dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 con l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., non riconducibile ai limiti di applicabilità della disciplina codicistica previsti dall'art. 2 d.lgs. cit.
Ritenere, pertanto, che la formulazione dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili "produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (e cioè il fatto-reato) senza avere cura di aggiungere, a titolo di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico" (così, Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, G., Rv. 246618; conf., Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, S. L., Rv. 264561).
3. In conclusione devono affermarsi i seguenti principi di diritto:
a) è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale;
b) nel caso di trasmissione alla Corte di cassazione dell'appello dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, devono trasmettersi gli atti al giudice d'appello (il Tribunale) per il giudizio di impugnazione di merito.
3.1. Alla luce dei principi ai quali si è inteso aderire, deve disporsi, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio, qualificata l'impugnazione come appello.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio.