Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia proposto dal Procuratore Generale che abbia legittimazione ad appellare la sentenza, l'impugnazione è da considerarsi proposta per saltum e, in caso di annullamento della Cassazione, il rinvio va disposto al giudice competente per l'appello.
Il Tribunale di Venezia dichiarava di non doversi a procedere per la particolare tenuità del fatto,
Il Procuratore Generale...
Svolgimento del processo
1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nei confronti di A. H., imputato del delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.
2. Ha proposto ricorso in cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge quanto alla ritenuta causa di esclusione della punibilità, che il provvedimento impugnato ha applicato nonostante all'imputato fosse stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale ed egli risulti effettivamente gravato da cinque precedenti penali per delitti contro il patrimonio o con fini di lucro, sicchè risulta provata la condizione ostativa dell'abitualità nel reato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente, tuttavia, deve darsi atto della tempestività dell'impugnazione, messa in dubbio dalla difesa nell'udienza orale tenutasi in sede di legittimità, ove si è contestata anche la stessa possibilità giuridica di proporre ricorso per cassazione avverso una decisione che è frutto di una richiesta del pubblico ministero d'udienza, sicchè il potere di impugnazione sarebbe incompatibile con tale scelta.
Al riguardo deve segnalarsi che l'impugnazione è stata depositata presso il Tribunale di Venezia il 20 ottobre 2020.
A norma dell'art. 585, comma secondo, lett. cl), cod. proc. pen., il dies a quo per la decorrenza dei 15 giorni previsti come termine di impugnazione in caso di deposito contestuale della motivazione della sentenza (art. 585, comma primo, lett. a) è quello del giorno della comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento quando ad impugnare sia il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d'Appello.
Tale comunicazione, nel caso di specie, risulta essere avvenuta il 7 ottobre 2020, come riportato dallo stesso ricorso, sicchè il termine di impugnazione della sentenza del Tribunale non era decorso alla data della presentazione, il 20 ottobre 2020.
2.1. Priva di pregio è, altresì, la tesi difensiva volta a sostenere che la scelta del pubblico ministero d'udienza possa condizionare le determinazioni processuali del Procuratore Generale territorialmente competente, quanto all'impugnazione della sentenza.
Invero, in tema di impugnazioni, il Procuratore generale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), è legittimato a proporre appello proprio e solo nel caso di avocazione o in quello in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento, che ricorre qualora non vi sia stata impugnazione nei termini da parte del Procuratore della Repubblica (Sez. 3, n. 14242 del 3/3/2021, Anedda, Rv. 281577), come accaduto nell'ipotesi sottoposta all'esame del Collegio.
Allo stesso modo, il Procuratore Generale è legittimato, in tali casi, a proporre ricorso per cassazione "per saltum"; diversamente, quando il Procuratore Generale non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 13808 del 18/2/2020, F., Rv. 279075; Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020, P., Rv. 279985).
La distinzione giurisprudenziale richiamata, declinata soprattutto, come vedremo, per individuare il giudice del rinvio in caso di annullamento, prova l'esistenza di una piena ed autonoma legittimazione a ricorrere da parte del Procuratore Generale in caso anche di un comportamento "acquiescente alla decisione" del Procuratore della Repubblica, derivante dall'inutile decorso del tempo di impuqnazione.
3. Tornando all'esame del merito della censura del ricorrente, il Collegio ricorda che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite intervenute a delineare i caratteri fondamentali strutturali ed applicativi della nuova disposizione normativa (il riferimento è alla sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, T., Rv. 266590), ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
Tuttavia, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Rv. 266591; in senso conforme, Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, K., Rv. 278347).
Le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.).
Ricostruite natura e funzione dell'istituto, le Sezioni Unite hanno evidenziato come l'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia definito non solo dalla gravità del reato, desunta dalla pena edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento, passando ad affrontare quale sia la portata del terzo comma dell'art. 131-bis che definisce il comportamento abituale: la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoç;1a condotta illecita.
Alla luce di tale precisa esegesi della causa di esclusione della punibilità generata da una valutazione di particolare tenuità dell'offesa arrecata dal fatto di reato commesso, la motivazione del provvedimento impugnato si rivela afflitta da un evidente vizio di violazione di legge e di travisamento, per non aver considerato affatto il carattere di abitualità della condotta in relazione alla personalità dell'imputato, erroneamente ritenuto incensurato, nonostante i numerosi precedenti penali gravanti su di lui, per delitti contro il patrimonio commessi anche in epoca recente e ravvicinata rispetto al fatto per cui oggi si procede, nonchè per motivi di lucro e, dunque, per reati della stessa indole.
4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di Venezia, alla luce del disposto dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale proposto per saltum.
Difatti, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), il Procuratore Generale può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica, ipotesi quest'ultima verificatasi nella fattispecie in esame, essendo stato il ricorso proposto dopo la scadenza del termine per l'impugnazione del pubblico ministero e, quindi, con acquiescenza di quest'ultimo alla sentenza. La scelta di impugnare il provvedimento mediante ricorso per cassazione, piuttosto che appello, dunque, determina che il ricorso sia stato proposto ai sensi dell'art. 569, comma primo, del codice di rito, che facoltizza la parte che ha diritto di appellare a proporre direttamente ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Si applica, pertanto, l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: "nel caso di ricorso per cassazione
proposto dal Procuratore Generale che abbia legittimazione ad appellare la sentenza, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'impugnazione è da considerarsi proposta per saltum ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., e, in caso di annullamento della Corte di Cassazione, il rinvio va disposto al giudice competente per l'appello, come previsto dal quarto comma dell'art. 569".
Specularmente, nell'ipotesi di ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 13808 del 18/2/2020, F., Rv. 279075; Sez. 5, n. 34998 del
20/10/2020, P., Rv. 279985; Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, R., Rv. 279918).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia.