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21 febbraio 2022
Abolita l’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni

Ciò non avviene, invece, in caso di svolgimento in forma associata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare del 18 febbraio 2022, fornendo indicazioni anche sulle novità relative alla tassazione dell'IRPEF.

La Redazione
Con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall'ultima legge di bilancio (L. n. 234/2021).
Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo, da altri redditi e da pensione, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

La legge di bilancio ha modificato l'IRPEF rimodulando gli scaglioni su quattro aliquote anziché cinque. A tal proposito, la circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Inoltre, qualora i sostituti d'imposta non siano riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'IRPEF, essi potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Per quanto riguarda i soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP, la circolare in esame precisa che tra di essi le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, c. 1, Tuir).

attenzione

Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.