Sbaglia il Tribunale ordinario a ritenere che vi sia connessione tra la richiesta di iscrizione anagrafica e la richiesta di protezione internazionale avanzata dall'istante davanti alla sezione specializzata.
L'attore chiedeva al Comune di Isernia di ottenere l'iscrizione anagrafica in quanto, nella sua qualità di richiedente asilo, era stato assegnato al centro di accoglienza sito in zona limitrofa.
A seguito di rigetto, l'istante chiedeva l'accertamento del suo diritto all'iscrizione al Tribunale di Isernia, il quale declinava la propria...
Svolgimento del processo
1. Il sig, T.D. nato il (omissis) in Guinea Bissau, ha chiesto al Comune di Isernia l'iscrizione anagrafica in quanto, nella sua qualità di richiedente asilo, era stato assegnato al C.A.S., sito in Isernia, gestito dalla cooperativa sociale "Il Geco".
2. A fronte del rifiuto del Comune il sig. T.D. ha adito il Tribunale di Isernia chiedendo l'accertamento del suo diritto all'iscrizione.
3.Il Tribunale di Isernia con ordinanza del 4.2.2021 ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Campobasso sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ritenendo che ricorresse un caso di connessione con il giudizio instaurato davanti la predetta sezione specializzata dal sig. T.D. per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale o umanitaria.
4. Contro l'ordinanza del Tribunale di Isernia ricorre il sig. T.D. chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale adito per ottenere la iscrizione anagrafica.
5. Non ha svolto difese il Comune.
6. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Isernia.
Motivi della decisione
7. La norma di cui all'art. 3 c. 3 del D.L. n. 13/2017 - la quale prevede la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2 dello stesso articolo 3 - deve essere interpretata nel senso dell'attribuzione alle sezioni specializzate delle sole cause concernenti questioni afferenti alla protezione internazionale e alle altre materie di stretta competenza.
8. Pertanto non ricorre alcuna connessione idonea ad attrarre la competenza della sezione specializzata nell'ipotesi della proposizione da parte del richiedente asilo di una domanda di iscrizione anagrafica nei confronti del Comune in cui ricade il centro di accoglienza trattandosi di una domanda proposta nei confronti di un ente territoriale del tutto estraneo alla controversia riguardante la domanda di protezione internazionale e che non rientra nelle ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 3 del decreto legge n. 13 del 2017.
9. Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Isernia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Isernia.