Esclusi i casi in cui si debba applicare la custodia in carcere, tale imprescindibile momento di contatto tra Giudice e destinatario del provvedimento deve avvenire entro i dieci giorni successivi all'inizio di esecuzione della misura.
Il Tribunale del riesame confermava l'applicazione nei confronti dell'imputato della libertà vigilata, impugnata dallo stesso per presunta inefficacia, ritenendo che l'interrogatorio di garanzia non fosse necessario rispetto l'adozione della misura di sicurezza provvisoria.
Il difensore dell'incolpato ricorre per cassazione,...
Svolgimento del processo
1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 6 luglio 2021 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D.R. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela con la quale era stata rigettata la richiesta di perdita dì efficacia della libertà vigilata - con obbligo di ricoverarsi presso una comunità terapeutica assistita, di mantenere contatti con il DSM, di rispettare le prescrizioni mediche e di presentarsi periodicamente presso la Stazione dei C.C. - in corso di esecuzione. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, su disposizione del Presidente del Collegio, è stato verificato che, a seguito di annullamento della sezione feriale di questa Corte di ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Caltanissetta, quale Giudice di rinvio, il 9 settembre 2021, ha confermato l'applicazione a D.R. della misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con prescrizione di "mantenere contatti con il Dipartimento di Salute Mentale competente, di rispettare le prescrizioni mediche e di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri competente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana", mentre ha annullato l'ordinanza genetica nella parte in cui sono erano disposte le ulteriori prescrizioni di "ricoverarsi presso una Comunità Terapeutica Assistita e di non allontanarsene senza autorizzazione del giudice".
2. Contro l'ordinanza emessa in sede di appello, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con l'unico argomento di censura, la parte deduce violazione di legge e sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe giudicato corretta l'impostazione dell'appellante a proposito della necessità dell'interrogatorio di garanzia, escludendo però la domandata inefficacia solo perché l'art. 313 non richiama l'art. 302, ma solo l'art. 294 cod. proc. pen. Evoca, poi, il ricorrente giurisprudenza di questa Corte ed individua tre filoni interpretativi, l'uno che richiede comunque l'interrogatorio anche quando in precedenza espletato in occasione dell'applicazione di una misura cautelare, l'altro che lo esclude in un caso di tal fatta, l'altro ancora che esclude detta necessità quando comunque un interrogatorio si sia svolto. Due sono, infine, i quesiti che il ricorrente pone a questa Corte, l'uno è quello di stabilire se l'omesso interrogatorio non faccia cessare la misura di sicurezza; l'altro è se detto interrogatorio debba espletarsi nei cinque o nei dieci giorni dall'esecuzione della misura.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1. Per meglio chiarire le ragioni della decisione, appare opportuno rievocare i provvedimenti dei Giudici de libertate.
1.1. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello dell'indagato avverso l'ordinanza genetica, ritenendo che l'interrogatorio di garanzia non fosse necessario e giustificando la decisione anche con il richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte in tal senso. Il ragionamento su cui fonda la decisione avversata è duplice: da una parte, il Tribunale ha ritenuto che il richiamo di cui all'art. 313 comma 1 cod. proc. pen. («ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini prima della pronunzia del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294») non si riferisca anche all'art. 302 cod. proc. pen. sull'inefficacia delle misure cautelari per omesso interrogatorio di garanzia; dall'altra, il Collegio de libertate ha reputato che il riferimento alle norme sulla custodia in carcere di cui all'art. 313, comma 3, cod. proc. pen. («Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'art. 312 è equiparata alla custodia cautelare») concerna solo le impugnazioni.
1.2. Il provvedimento impugnato non lo riprende ma questa Corte può tenere altresì conto del diverso ragionamento in diritto che il Giudice per le indagini preliminari aveva posto a fondamento dell'ordinanza con la quale aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia del provvedimento genetico. Ciò per due motivi. In primo luogo, in ragione della natura processuale della doglianza, che non vincola la delibazione al provvedimento impugnato ma che consente e, anzi, impone a questa Corte di vagliare direttamente la questione, a prescindere dalla motivazione spesa nell'ordinanza avversata per affrontarla, onde apprezzarne la correttezza (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, G., Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, I. e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, R. FG ed altri, Rv. 221322). In secondo luogo, in quanto è lo stesso ricorrente che chiede a questa Corte regolatrice di esprimersi sulla correttezza in diritto del ragionamento che aveva fondato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Ebbene, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura di sicurezza ritenendo che l'interrogatorio da espletarsi il 4 giugno 2021 fosse stato tempestivamente fissato, ancorché nei dieci ma non nei cinque giorni dall'esecuzione della misura, in ragione della natura non detentiva della libertà vigilata che ne imponeva l'assimilazione alle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.
2. Ripercorse le rationes decidendi dei due provvedimenti, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, si dissente dall'interpretazione delle norme codicistiche attuata dal Tribunale del riesame, allorché ha escluso la necessità dell'interrogatorio di garanzia dopo l'esecuzione di una misura di sicurezza. Non si ignora che il panorama giurisprudenziale sul punto è vario e che talune pronunzie fondano proprio sull'interpretazione del disposto normativo che è poi stata ripresa dal Tribunale del riesame. Vi sono, infatti, alcune sentenze che effettivamente escludono la necessità dell'interrogatorio (Sez. 2, n. 36732 del 23/09/2010, A., Rv. 248608; Sez. 6, n. 3976 del 10/11/1992, T., Rv. 193433). Ma ve ne sono anche molte altre che argomentano, più o meno esplicitamente, sulla necessità dell'interrogatorio, affermando, tuttavia, che è sufficiente anche quello precedentemente svolto anche ad altri fini (Sez. 5, n. 555 del 26/09/2016, dep. 2017, V., Rv. 268594; Sez. 5, n. 30573 del 01/04/2011, B., Rv. 250573; Sez. 1, n. 40141 del 22/09/2009, Smoqi, Rv. 245202; Sez. 6, n. 15503 del 10/03/2008, L., Rv. 239317; Sez. 1, n. 28998 del 08/04/2003, L., Rv. 225267; Sez. 5, n. 3076 del 17/11/2003, dep. 2004, G., Rv. 227766; Sez. 1, n. 31309 del 19/06/2002, G., Rv. 222303; Sez. 1, n. 3139 del 09/07/1991, Napoli, Rv. 188363), ovvero l'avere rilasciato dichiarazioni in sede dibattimentale (Sez. 5, n. 7426 del 26/09/2013, dep. 2014, D., Rv. 258938; ed altre, ancora, che sostengono la necessità di un interrogatorio ad hoc (Sez. 1, n. 24061 del 08/05/2003, C., Rv. 225269; Sez. 6, n. 31 del 05/01/2000, D.G. Rv. 216840). Di fronte alle diverse interpretazioni, il Collegio ritiene di prediligere quelle che ritengono necessario l'interrogatorio. Si tratta, infatti, di un imprescindibile momento di contatto tra il Giudice che dispone la misura di sicurezza e il destinatario del provvedimento, al fine di mettere quest'ultimo a conoscenza degli elementi che giustificano la misura e di consentirgli di interloquire con il Giudice sul punto. È un momento cruciale per l'esplicazione delle garanzie difensive che non può essere pretermesso, privando il destinatario della misura di sicurezza del necessario contatto con il "suo" Giudice. Questo momento di contatto - come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sopra riportata - può essere validamente praticato anche prima ed a prescindere dalla già intervenuta emissione dell'ordinanza ex art. 312 cod. proc. pen. ma, qualora ciò non sia avvenuto, l'interrogatorio deve essere svolto successivamente, così come previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. Ed è su questo aspetto che non convince la tesi fatta propria dal Collegio della cautela allorché ha ritenuto che il richiamo di cui all'art. 312, comma 1 al solo art. 294 cod. proc. pen. (e non all'art. 302) valga ad escludere che, al mancato espletamento dell'interrogatorio, possa essere collegata l'inefficacia della misura di sicurezza. Si tratterebbe, infatti, della previsione di un obbligo senza sanzione processuale, con ciò mortificando la valenza difensiva dell'incombente che, come sottolineato anche da alcune delle pronunzie sopra evocate, risponde alle stesse funzioni di garanzia che attengono all'intero sistema delle misure cautelari (per tutte, Sez. 1, Smoqi, cit.). Peraltro, si tratterebbe di un'interpretazione che pare forzare il dato normativo laddove il richiamo alla disposizione generale sull'interrogatorio di garanzia può essere ritenuta sufficiente a riferire anche alle misure di sicurezza applicate provvisoriamente una disposizione che ad essa è strettamente collegata, assicurandone l'effettività, quale è, appunto l'art. 302 codice di rito.
2.2. Il ragionamento appena svolto, tuttavia, non fa da premessa all'annullamento del provvedimento impugnato, dal momento che l'interrogatorio svoltosi il 4 giugno 2021 (dato evincibile dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari richiamato dal Tribunale del riesame e non contestato dal ricorrente) costituisce valido e tempestivo adempimento dell'obbligo di legge. Come correttamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari del primo provvedimento reiettivo, infatti, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui l'interrogatorio di garanzia che segue all'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere, deve essere svolto non già nei cinque, ma nei dieci giorni dall'esecuzione della misura. Ciò è perfettamente coerente con la classificazione codicistica della libertà vigilata quale misura di sicurezza non detentiva come sancita dall'art. 215, comma 3, cod. pen., che rende ragione del differente regime dell'interrogatorio rispetto a quello concernente la custodia in carcere. Né le caratteristiche concrete della misura possono condurre a dubitare, nel caso specifico, della sua natura. A voler tacer del fatto che, con la riforma seguita all'annullamento con rinvio da parte della sezione feriale di questa Corte, è stato eliminato l'obbligo di permanenza in comunità di R., mette altresì conto osservare che, quand'anche tale obbligo fosse ancora oggi sussistente, ciò non consentirebbe giammai di assimilare la misura di sicurezza in discorso alla custodia carceraria, unica, tra le misure cautelari, cui si applica il primo comma dell'art. 294 cod. proc. pen.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.