La condotta del difensore d'ufficio che omette di informare il difensore di fiducia sul mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza senza presentare tempestiva impugnazione non può considerarsi un'ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore.
La Corte d'Appello di Firenze rigettava la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione formulata dal difensore dell'imputato in relazione alla sentenza del Giudice di primo grado che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione.
Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando il fatto che la...
Svolgimento del processo
1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione formulata dal difensore di B.J. in relazione alla sentenza del Tribunale di Pisa resa in data 23/7/2019, irrevocabile il 6 Novembre successivo, che l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di ricettazione, accertato in Ponsacco il 29/12/2012.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. G.N., deducendo:
2.1 il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito, pur avendo escluso l'esperibilità del rimedio della rescissione del giudicato in quanto l'imputato aveva avuto conoscenza del processo, ha ritenuto inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen. Il difensore, premesso che il ricorrente era domiciliato presso il suo studio ma difeso d'ufficio da altro legale, lamenta che l'ordinanza censurata ha disatteso la richiesta difensiva di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado sostenendo che, poiché il processo si è svolto in assenza, il condannato poteva agire esclusivamente mediante richiesta di rescissione del giudicato, sebbene lo stesso avesse avuto conoscenza del processo e la richiesta formulata tendesse a ripristinare la facoltà di proporre appello del prevenuto. Precisa al riguardo che l'istanza era stata proposta non ai sensi dell'art. 175, comma 2, bensì a norma del comma 1 di detta disposizione, la quale prevede la restituzione nel termine non potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore, evento cui doveva essere ricondotta la mancata comunicazione al domiciliatario della sentenza da parte del difensore d'ufficio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia frainteso l'istanza ex art. 175 cod.proc.pen., ritenendola inammissibile in quanto formulata in relazione a sentenza emessa in regime di assenza e con riguardo ad imputato che pacificamente era a conoscenza del processo, laddove la stessa era stata avanzata ex art. 175, comma 1, cod.proc.pen. a seguito della mancata comunicazione della definizione del processo al legale domiciliatario da parte del difensore di ufficio.
1.1 Invero, anche a voler ritenere che la Corte di merito sia incorsa nella denunziata erronea interpretazione dell'istanza difensiva, la stessa risultava, comunque, radicalmente destituita di fondamento. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo autorevolmente chiarito che la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419). Si è affermato, altresì, che non può essere considerata ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore, agli effetti dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in sostituzione del difensore di ufficio di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. - che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente della pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Rv. 280351).
1.2 Anche nel caso del difensore di fiducia la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il mancato o l'inesatto adempimento da parte del medesimo dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine-, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269738; Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Rv. 268438; Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016 Rv. 266926; Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv. 263761).
2. Alla stregua della stessa prospettazione difensiva deve, dunque, escludersi che la mancata conoscenza dell'esito del processo di primo grado da parte del ricorrente sia stata determinata da caso fortuito o da forza maggiore, non vertendosi in ipotesi di evento inevitabile con l'uso di una normale diligenza, né di evento irresistibile, essendo ben noti al domiciliatario, esercente la professione legale, i meccanismi processuali propri del giudizio in assenza e parimenti ovviabili le denunziate omissioni comunicative del difensore d'ufficio, il cui eventuale rilievo resta confinato in ambito disciplinare.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.