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23 febbraio 2022
Fallimento: la rinnovazione della notificazione non va preceduta da un nuovo tentativo di notifica telematica

La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere effettuata a cura del ricorrente senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo PEC del debitore. 

La Redazione

La Corte d'Appello di Venezia revocava il fallimento della società e quello in estensione degli allora soci illimitatamente responsabili a causa della violazione dell'art. 15 l.f. riconducibile al mancato rispetto della procedura prodromica alla convocazione della società in udienza prefallimentare. Nello specifico, la notifica, che era iniziata regolarmente mediante invio all'indirizzo...

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