La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere effettuata a cura del ricorrente senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo PEC del debitore.
La Corte d'Appello di Venezia revocava il fallimento della società e quello in estensione degli allora soci illimitatamente responsabili a causa della violazione dell'art. 15 l.f. riconducibile al mancato rispetto della procedura prodromica alla convocazione della società in udienza prefallimentare. Nello specifico, la notifica, che era iniziata regolarmente mediante invio all'indirizzo...
Svolgimento del processo
La corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 17-6-2016, ha revocato il fallimento della (omissis) s.n.c. e quello in estensione degli allora soci illimitatamente responsabili (omissis) e (omissis), per violazione dell'art. 15 legge fall. dovuta al mancato rispetto della sequenza procedimentale prodromica alla convocazione della società in udienza prefallimentare. Ha ritenuto che la notifica, iniziata regolarmente con invio all'indirizzo pec della società suddetta, aveva avuto esito negativo; che constatato tale esito il creditore istante avrebbe dovuto provvedere a eseguire la notifica senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 presso la sede legale, eventualmente con successivo deposito dell'atto alla casa comunale; che mentre la notifica telematica era stata spiegata rispetto al ricorso prefallimentare e al primo decreto di fissazione di udienza, viceversa quella per l'udienza appositamente differita dopo la constatazione dell'esito negativo della notifica era stata eseguita solo in base al ricorso e al provvedimento reso a verbale, con omissione cioè del decreto di convocazione originario e senza nuovo tentativo di notifica telematica. La corte d'appello ha ritenuto che in base al dato normativo la sequenza notificatoria postulasse la permanenza e identità degli atti sulla cui base è fatta la richiesta di notifica, cosicché - ha concluso - "se interviene una variazione del ricorso o del decreto occorre ricominciare da capo l'iter". Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione sia la creditrice istante (omissis), sia la curatela del fallimento, la prima con due motivi, la seconda con uno soltanto. Gli intimati non hanno svolto difese. La curatela ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. - La banca ricorrente deduce, col primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall. e, col secondo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 15, quinto comma. Lamenta che la sentenza resa in sede di reclamo sia giunta all'erronea conclusione secondo cui, in ogni caso in cui si imponga una rinnovazione della notifica, alle parti resistenti, del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, con conseguente differimento dell'udienza, si debba sempre ricominciare tutto l'iter notificatorio. In questo senso la sentenza avrebbe deciso in aperto contrasto con lo spirito della novella dettata dal d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 21 del 2012. Sostiene inoltre che, anche a voler seguire l'assunto della corte territoriale, la sentenza sarebbe viziata dall'omessa considerazione delle ragioni di urgenza, esposte già all'atto del deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento.
II. - La curatela del fallimento, questa volta in unico motivo, deduce la violazione e falsa applicazione della norma citata in quanto il ricorrente, ove la notificazione a mezzo pec non sia andata a buon fine, può sempre provvedere direttamente alla richiesta di notifica di persona, a norma dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, senza necessità del previo rinnovo del tentativo di notifica a mezzo pec da parte della cancelleria, e quindi senza che debba reiterarsi l'iter procedimentale già risultato infruttuoso.
III. - I ricorsi pongono alla Corte la stessa questione, sicché possono essere esaminati unitariamente. Entrambi sono manifestamente fondati.
IV. - Dalla sentenza risulta che la procedura era stata innestata da un ricorso per dichiarazione di fallimento della banca in data 16-11-2015. La norma applicabile era ed è), dunque, quella dell'art. 15 in versione successiva al d.l. n. 179 del 2012, come convertito. Tale norma prevede, al terzo comma, i) che il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; ii) che l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente; iii) che quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese, mentre iv) quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Dopodiché il quinto comma della medesima disposizione consente a che i termini dilatori di cui al terzo e al quarto comma (relativi alla data dell'udienza in rapporto a quella di deposito del ricorso e della comunicazione o notificazione, nonché alla presentazione di memorie e documenti) possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza; in tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
V. - Nella concreta fattispecie, per quel che dalla sentenza si evince, è accaduto che la creditrice istante, palesando l'urgenza in considerazione dell'avvenuta cessione delle quote di partecipazione dei due soci, aveva chiesto al g.d. di anticipare l'udienza prefallimentare; il g.d. aveva provveduto in conformità per l'udienza del 28-1-2016, dando termine per notifica fino giorno 18; la notifica, avvenuta regolarmente nei confronti dei soci, non era andata a buon fine quanto alla società, alla quale pur era stata inoltrata telematicamente all'indirizzo pec risultante alla camera di commercio; dunque la creditrice aveva eseguito una nuova notificazione secondo le previsioni dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 per la nuova udienza del 3-2-2018, ma "sulla base del ricorso e del provvedimento reso a verbale del 28-1- 2016", senza unire il decreto di convocazione originario e senza tentare una nuova notifica telematica per la detta udienza.
VI. - In simile condizione la corte d'appello di Venezia ha ritenuto non rispettato il disposto dell'art. 15 legge fall., poiché a suo dire la norma imporrebbe "la permanenza ed identità degli atti di cui viene richiesta la notifica" e di "ricominciare da capo l'iter" in tutti i casi in cui interviene "una variazione del ricorso o del decreto".
VII. - L'assunto non è sostenibile in quanto, in materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15 legge fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione, che ricade definitivamente sul ricorrente, va assolto nello specifico modo previsto dalla legge quanto a lui. Cosicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione, essa va effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore v. utilmente Cass. n. 10511-20). È in tal senso risolutivo che il d.l. n. 179 del 2012, intervenendo sul citato art. 15 mediante attenuazione del meccanismo che in precedenza faceva gravare sull'istante l'onere di instaurare il contraddittorio, abbia previsto la notifica a mezzo pec solo quale incombente di cancelleria. Il relativo compito però, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, si esaurisce all'atto della sua notificazione, con conseguente concretizzarsi, dopo l'impossibilità e anche il mero insuccesso di quella così eseguita via pec, del distinto onere previsto ormai definitivamente a carico del creditore istante, il quale procede con la modalità dettata dal riferimento all'art. 107, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Ecco perché, ove il giudice disponga la rinnovazione della notificazione, è proprio il dato letterale infondatamente richiamato dalla corte d'appello a sostegno della diversa tesi) che porta a escludere che il procedimento debba ricominciare daccapo regredendo alla fase e agli incombenti in cui la notificazione si concretizza a mezzo dell'intervento della cancelleria. In questi termini va dunque fissato il principio che diritto che interessa ai fini specifici: ai sensi dell'art. 15 legge fall., se la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
VIII. - Altresì errato è l'assunto secondo cui la rinnovazione imporrebbe, a pena di nullità della notificazione fatta dal creditore istante, di nuovamente allegare anche il decreto di fissazione dell'udienza originaria in aggiunta al verbale contenente l'ordine di rinnovazione e la data della nuova udienza. Niente autorizza una simile conclusione, volta che la stessa non è ancorata ad Né essa non risponde a un interesse sostanziale di ordine difensivo. È cioè paventata come tesa ad affermare una nullità dell'atto di ordine formale, vale a dire per semplice inosservanza di forme. Ma è risolutivo osservare che la nullità di un atto per inosservanza di forme può essere pronunciata solo nei casi specifici previsti per legge art. 156 cod. proc. civ.), sicché l'assunto della corte d'appello, che reputa esistente una simile nullità nonostante manchi una previsione espressa in tal senso, si pone in contrasto col principio di tassatività radicato dalla norma.
IX. - Per le ragioni esposte l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello di Venezia, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e provvederà a nuovo esame del reclamo. Essa provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla corte d'appello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione. disposizione di legge.