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24 febbraio 2022
Contributo unificato: quali sono le modalità di pagamento?

Per arginare gli effetti negativi della pandemia sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, sono state introdotte delle disposizioni che hanno modificato le modalità di pagamento del contributo unificato. Con la circolare in commento, il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti sulla questione.

La Redazione

Con la circolare del 23 febbraio 2022, la Direzione generale degli affari interni presso il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di pagamento del contributo unificato previste all'art. 221, c. 3, D.L. n. 34/2020, conv. con mod. in L. n. 77/2020.

In particolare è stato chiesto:

  1. se, in base alla formulazione dell'art. 221, c. 3, D.L. n. 34/2020, il pagamento del contributo unificato relativo a procedimenti iscritti a ruolo generale con modalità telematica possa essere assolto mediante contrassegni acquistati presso le rivendite autorizzate;
  2. quali sono i pagamenti telematici previsti dall'art 221 cit., oltre quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA, che possono essere utilizzati per il pagamento del contributo unificato.
Primo quesito:
La disciplina del pagamento del contributo unificato contenuta all'art. 192 d.P.R. n. 115/2002 deve essere integrata con le previsioni contenute nell'art. 30 D.M. n. 44/2011 che consente il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia anche con modalità telematiche. A ciò si aggiungono le misure destinate ad arginare gli effetti negativi della pandemia sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, ed in particolare le disposizioni che hanno modificato le modalità di deposito di atti processuali e documenti e di pagamento del contributo unificato. Tra queste rileva, appunto, il comma 3 dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, il quale impone (come logica conseguenza al deposito telematico di tutti gli atti processuali) «l'assoluzione con sistemi telematici di pagamento degli obblighi di versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al testo unico sulle spese di giustizia dovuti nei procedimenti iscritti a ruolo con modalità telematica».

attenzione

Tale disposizione, in virtù di quanto previsto dal decreto legge recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» continuerà ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022 .

Ne consegue che il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le sopra descritte modalità telematiche.
Qualora l'avvocato abbia effettuato il doppio pagamento (il primo mediante marca da bollo e il secondo con modalità telematiche), potrà richiedere il rimborso «purché la relativa marca sia stata “bruciata”».

Secondo quesito:

A tal proposito, è stata interpellata la DGSIA, la quale ha chiarito che «le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici, cui allude l'art 221, comma 3, del D.L. 34/2020, sono quelle eseguite per il tramite tecnico della piattaforma PagoPA (di cui all'art 5 del CAD) e, precisamente:

  • pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire ‘login');
  • pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA);
  • pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di home banking per pagoPA, app IO. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento e il QR code corrispondente che vengono generati collegandosi all'area pubblica del PST/ pagamenti pagoPA e selezionando l'opzione ‘paga dopo'».