Le Sezioni Unite precisano che la pretesa iscrizione si configura quale diritto soggettivo e non implica valutazioni discrezionali ma solo il riscontro formale dei presupposti di legge.
Il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Venezia sollevava d'ufficio il conflitto di giurisdizione sul ricorso già proposto dinanzi al TAR contro il rifiuto da parte della competente Camera di Commercio dell'iscrizione dell'attività di affittacamere richiesta dalla titolare di una ditta, nonché contro il preavviso di avvio del procedimento di inibizione...
Svolgimento del processo
Il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza 21.7.2021, ha sollevato d'ufficio il conflitto di giurisdizione sul ricorso, già proposto da G.B. - in proprio e quale titolare della ditta V. - davanti al TAR Veneto contro il rifiuto, da parte della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell’iscrizione dell’attività di affittacamere (corrispondente al codice (omissis)) e contro il preavviso di avvio del procedimento di inibizione della continuazione dell’attività di intermediazione immobiliare nonché contro il preavviso di avvio del procedimento di inibizione della continuazione dell’attività di agente immobiliare e agente con mandato oneroso di immobili e aziende, entrambi sospensivamente condizionati al parere del Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo il Giudice del Registro delle Imprese, nel caso di specie si trattava di provvedimenti implicanti valutazioni attinenti alla tenuta del REA (sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Industria) ed involgenti apprezzamenti di natura discrezionale, come tali sottratti alla giurisdizione ordinaria. Con precedente sentenza n. 519/2021 del 20.4.2021 il TAR Veneto aveva dichiarato, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla scia della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che faceva leva sul dato normativo e su argomenti di ordine sistematico. La Camera di Commercio non ha svolto difese in questa sede. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa A.S., nelle conclusioni scritte rassegnate ex art. 380 ter c.p.c., ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
Motivi della decisione
1 Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutti i provvedimenti impugnati. Prendendo le mosse dal rifiuto di iscrizione dell’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence (cod. (omissis)), va richiamato l’art. 2189 cod. civ. che così dispone: - “le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato; - prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della -sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione; - il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente; - questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto”. Dispone l’articolo 2192 cc che “contro il decreto del giudice del registro l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro”. Queste sezioni unite a partire dal 1993, affermarono che le controversie relative all'iscrizione nell'albo ("rectius", ruolo) degli agenti e dei rappresentanti di commercio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa dell'iscrizione - nella sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge 3 maggio 1985 n. 204 - si configura come posizione di diritto soggettivo, in quanto l'iscrizione stessa non implica valutazioni discrezionali ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1613 del 09/02/1993 Rv. 480820; Sez. U, Sentenza n.3466 del 13/04/1994 Rv. 486153). Questo principio, enunciato in relazione ad un’altra categoria, vale ovviamente anche nel caso di specie, stante l’identità delle tematiche ed è in linea anche con la giurisprudenza amministrativa. Come, infatti, ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato, sia il dato normativo che ragioni sistematiche depongono per la devoluzione di tutte le controversie in materia di iscrizione nel registro delle imprese al giudice ordinario senza operare distinzioni (cfr. tra le varie, Consiglio di Stato sez. VI, sentenza 2 maggio 2016, n. 1670; Sentenza sez. Quinta n. 7798/2019). Si osserva, da parte dei giudici amministrativi, che l’iscrizione (o la mancata iscrizione) di un soggetto nel registro delle imprese è attività accertativa semplice, che suppone la verifica della ricorrenza o meno delle condizioni legali per farvi luogo. Detta verifica non richiede l’esercizio di discrezionalità amministrativa, posto che gli atti di iscrizione o di rifiuto di iscrizione assumono i tratti dell’atto dovuto, ad emanazione vincolata, in quanto direttamente correlati all’accertamento o meno delle condizioni legali per far luogo o meno alla iscrizione predetta; il carattere vincolato di tali atti è peraltro collegato al fatto che gli stessi soddisfano ad un tempo l’interesse particolare del soggetto richiedente l’iscrizione e l’interesse pubblico sotteso agli effetti della pubblicità-notizia relativa ai fatti salienti di un’impresa attiva su un mercato. Il Collegio condivide tale impostazione e ritiene che le differenziazioni operate dal Tribunale tra iscrizioni nel Registro delle Imprese e iscrizioni nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) non hanno senso perché per espressa volontà del legislatore, tutti i rimedi giudiziali da esperire avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’ufficio del registro nonché contro il decreto del giudice del registro sono stati devoluti alla cognizione del giudice ordinario. Se il legislatore avesse voluto distinguere tra iscrizioni nel Registro e iscrizioni nel REA, avrebbe senz’altro inserito una disposizione specifica, ma non ha ritenuto di farlo, essendo chiaro l’intento perseguito. Del resto, il Repertorio Economico Amministrativo (REA) ha unicamente lo scopo di integrare i dati del Registro imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo; esso costituisce insomma una integrazione del registro delle imprese. L’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) indica i soggetti obbligati alla denuncia al REA, nonché il contenuto e le modalità di gestione. L’articolo 2 dispone che “l'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e le annotazioni al registro delle ditte”. L’articolo 20 (inserito nel titolo IV in tema di coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL, BUSC e REA) dispone poi che “la domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA è unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro” Il quadro normativo sopra riportato conferma ulteriormente l’intento del legislatore di assicurare una gestione unitaria del Registro delle Imprese e del Rea e quindi sarebbe contrario ad ogni logica di concentrazione delle tutele operare distinzioni tre le controversie in tema di iscrizioni nel Registro delle Imprese e denunzie da iscriversi nel REA.
2 Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione alla controversia sul preannuncio di avvio del procedimento di ufficio “per il divieto di prosecuzione dell’attività di intermediazione immobiliare già in precedenza iscritta e svolta, condizionalmente sospeso al parere del MISE” e alla “nota del Responsabile Area 5 della stessa CCIA in data 14.12.2020 che comunicava l’avvio del procedimento di inibizione dell’attività di agente immobiliare e agente con mandato oneroso di immobili e aziende”. L’art. 7 della legge n. 241/1990 così dispone: “1 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”. Orbene, il Giudice del Registro delle Imprese ha ritenuto che nella fattispecie fossero stati prospettati vizi inerenti al potere discrezionale “quale incluso nella iniziativa di inibire attività già esercitate e registrate”, che “i provvedimenti impugnati attengono alle decisioni del Conservatore in ordine alla compatibilità fra loro di plurime iscrizioni richieste”, che “oggetto del contendere è proprio la possibilità per la ricorrente di esercitare insieme talune attività e l’insieme dei provvedimenti denegatori e inibitori assunti dal Conservatore” e che la materia riguardasse “il controllo di compatibilità tra distinte attività in capo a unico soggetto e legittimità dell’esercizio della stessa da parte del medesimo, iniziative di divieto o inibitorie” (cfr. pagg. 5 e 6 ordinanza). Nel caso di specie, però, nessun provvedimento amministrativo di inibitoria è stato emesso, ma solo un mero preavviso di inizio di procedimento (procedimento peraltro sospensivamente condizionato al rilascio di un parere ministeriale), cioè un atto endoprocedimentale a cui la Camera di Commercio era tenuta: non si vede, quindi, quale valutazione discrezionale di interessi si imponesse, almeno in questa fase. Il tribunale ha in sostanza mostrato di dare peso non al mero atto endoprocedimentale, come invece avrebbe dovuto, ma al provvedimento finale, lo si ripete, non intervenuto. Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.