Non viola i limiti del diritto di difesa l'incolpato che, per negare la propria responsabilità penale, attribuisce in sede processuale propria un determinato fatto di reato ad altra persona innocente.
La Corte d'Appello riformava la decisione del Tribunale e assolveva l'imputato, accusato di aver attribuito a terzi la falsa sottoscrizione a proprio nome del contratto di noleggio di una autovettura, poiché il fatto era scriminato ai sensi dell'
Avverso tale pronuncia...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dall'imputato (omissis) avverso la sentenza emessa in data 28 maggio 2020 dal Tribunale di Cremona, in riforma della decisione ha assolto il predetto imputato dal reato di cui all'art. 368 cod. pen. ai danni di (omissis) (omissis), falsamente accusato di calunnia ai danni del (omissis) per avergli attribuito la falsa sottoscrizione a proprio nome del contratto di noleggio di una autovettura, perché il fatto non costituisce reato perché scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile (omissis) (omissis) che a mezzo del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. in quanto al di fuori degli stretti limiti della sua applicazione. La Corte ha erroneamente applicato l'orientamento espresso dalla sentenza di legittimità n. 14042 del 2015 che ha riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero il caso in cui si tratta di mera negazione della propria responsabilità, laddove quello in esame riguarda l'esplicita accusa formulata dal (omissis) nei confronti del (omissis) di aver egli apposto la firma che contestava. Inoltre, il nesso di ineludibilità dell'accusa nei confronti del terzo è venuto meno rispetto alla considerazione che questa era finalizzata ad una "maggiore efficacia" della difesa decettiva, che può essere espressa solo quando l'imputato non abbia altra via di uscita e solo nei limiti in cui tale attività sia inevitabile.
2.2. Con il secondo motivo, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sostituzione dei nomi (omissis) nel passaggio fondamentale della sentenza, nella parte in cui afferma che la dichiarazione calunniosa del (omissis) a un tempo era " indispensabile" e "finalizzata a una maggiore efficacia della tesi difensiva" nonché in relazione al travisamento della querela sporta dal (omissis) contro il (omissis) e dall'esame dibattimentale del (omissis).
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso avendo il Giudice di appello correttamente applicato il richiamato orientamento di legittimità.
4. È intervenuta memoria difensiva nell'interesse di (omissis) che deduce l'inammissibilità del ricorso della parte civile in quanto volto a rimuovere il giudicato sulla responsabilità senza evidenziare le ragioni civilistiche cui mira il ricorso.
5. È seguita memoria difensiva nell'interesse della ricorrente parte civile che ribadisce le ragioni della errata applicazione della scriminante in ragione degli esposti più recenti orientamenti di legittimità.
6. Con conclusioni scritte la parte civile ha chiesto l'accoglimento del ricorso in quanto ammissibile e fondato. Quanto alle deduzioni del (omissis) esse sono prive di fondamento in considerazione del tenore letterale del ricorso. Quanto alle conclusioni del P.g. sì censura la malcomprensione dei fatti e l'assenza di una condizione binaria secondo la quale per il (omissis) accusare il (omissis) modo di non accusare sé stesso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. I motivi proposti possono essere congiuntamente valutati.
3. La sentenza impugnata ha ritenuto accertata la falsità della firma del (omissis) apposta sul contratto di noleggio nella parte relativa alla riconsegna da parte sua dell'auto di cortesia e conseguentemente la falsità della dichiarazione resa dal (omissis) addetto alla concessionaria, che nel suo interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento a suo carico per il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. - aveva attribuito la predetta sottoscrizione allo stesso (omissis) Ha tuttavia affermato che dette dichiarazioni furono rese per finalità difensive idonee a sostenere la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.. A tal riguardo ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità (Sez. 6, Sentenza n. 14042 del 02/10/2014 Cc. (dep. 2015) Rv. 262972). La Corte di merito, a sostegno della sussistenza della scriminante in parola, ha affermato che la mera negazione della accusa da parte del (omissis) senza la concomitante indicazione dell'autore del falso, avrebbe costituito una difesa platealmente inefficace e priva di ragionevoli alternative nel contesto probatorio dato.
4. Ritiene questa Corte che le censure della ricorrente parte civile sono infondate, in ragione della corretta applicazione da parte del Giudice di merito del condivisibile precedente di legittimità ed al limite della inammissibilità quando propongono una diversa valutazione del fatto che ha dato luogo alla scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., risultando - inoltre - un mero ed inincidente errore materiale la censurata inversione dei nomi delle parti nella motivazione della sentenza (v. pg. 11).
5. Rileva questa Corte che l'orientamento posto a base della decisione è stato più recentemente ribadito da Sez. 6, n. 40886 del 08/03/2018 Rv. 274147 che ha riaffermato il principio secondo il quale in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, in fatti penalmente illeciti, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rapporto di stretta connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità, nel senso dell'assenza di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito. In motivazione la Corte nell'affrontare la questione della individuazione del limite entro il quale l'imputato, nel negare la verità delle dichiarazioni accusatorie, travalichi il nesso funzionale tra tale negazione e l'attività difensiva ha mostrato di condividere "l'indirizzo secondo cui il criterio di stretta correlazione funzionale esige "che il falso addebito sia formulato in termini che non eccedano l'utilità, l'essenzialità per una efficace confutazione dell'accusa, indipendentemente dal grado di articolazione dell'indicazione accusatoria mendace" (Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, L., Rv. 262972). La 1torrelazione funzionale deve essere valutata con riferimento al caso concreto: essa va esclusa quando il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di ragionevoli alternative. L'attività decettiva deve essere contenutisticamente vincolata, una volta maturata, da parte dell'interessato, la scelta di contestazione dell'accusa: "L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" (così, Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, cit.)". Nondimeno - riguardandosi una dichiarazione resa in sede di interrogatorio reso alla polizia giudiziaria - deve essere ribadito il principio più volte ribadito secondo il quale non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell'immediatezza dell'accertamento o nella sede processuale propria (Sez. 6 n. 17883 del 10/02/2021, P., Rv. 281091).
6. Ebbene, ritiene questa Corte che il Giudice di merito, in conformità ai richiamati orientamenti di legittimità, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha affermato lo stretto nesso funzionale della la circostanziata attribuzione calunniosa della falsa sottoscrizione alla parte civile con l'esercizio del diritto di difesa da parte del (omissis) affermando correttamente la sua utilità per una efficace confutazione dell'accusa. Non può accedersi, pertanto, alla prospettazione secondo la quale la scriminante sarebbe stata ammessa solo nell'ipotesi logica in cui la sottoscrizione "se non era del (omissis) doveva essere del (omissis), travalicando il consentito vaglio di legittimità l'assunto in fatto secondo il quale sarebbe stato sufficiente per il (omissis) limitarsi a dire di non sapere chi avesse apposto la sottoscrizione anziché incolpare falsamente il (omissis).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.