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25 febbraio 2022
Anche il minore adottato “in casi particolari” deve avere un legame giuridico con i parenti dell’adottante

Per la Corte costituzionale, è illegittimo il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell'adottante poiché priva il minore di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità.

La Redazione

Riunitasi in camera di consiglio il 24 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l'esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell'adottante (art. 55 L. n. 184/1983 e art. 300, c. 2, c.c.).
Nello specifico, l'adozione “in casi particolari” riguarda bambini orfani, anche con disabilità, bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico, bambini non altrimenti adottabili.

In attesa del deposito della sentenza, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate nella parte in cui prevedono che «l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante».
A tal proposito, la Corte ha affermato che «il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell'adottante discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

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