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25 febbraio 2022
Esclusione dalla gara se manca la copia fotostatica del documento di identità

L'omessa presentazione del documento di identità rende giuridicamente inesistenti le dichiarazioni sostitutive allegate all'istanza di partecipazione alla gara.

La Redazione

Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 127 del 24 febbraio 2022, si è pronunciato sugli effetti giuridici che derivano dalla mancata allegazione di una copia fotostatica del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in sede di partecipazione ad una gara.

La Sezione Prima ha preliminarmente affermato che l'allegazione della copia fotostatica, introdotta come forma di semplificazione, del documento del sottoscrittore dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva è adempimento inderogabile, finalizzato a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire un collegamento tra l'istanza (o la dichiarazione) e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. Tale adempimento quindi, che richiede uno sforzo minimo da parte dell'interessato lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore.

Detto ciò, l'omessa allegazione del documento non integra una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì rende del tutto nulle e inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di partecipazione, non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti, le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando. L'atto è così giuridicamente inesistente, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione sostitutiva.