L'inosservanza da parte del giudice di secondo grado della previsione contenuta nell'articolo 348-ter, comma 1, del Codice di rito costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità, deducibile per cassazione.
Un Comune adisce la Corte Suprema avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda d'appello precedentemente proposta. Il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale poiché l'ordinanza di rigetto non è stata resa all'udienza di cui all'
Svolgimento del processo
Il Comune di Alghero ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari 5 marzo 2015, n. 381 e l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, depositata il 14 ottobre 2016, che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'impugnazione proposta avverso la sentenza. Il Tribunale di Sassari aveva rigettato la domanda del ricorrente di rilascio del terreno occupato dai convenuti G.M. e A.M. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, li aveva dichiarati proprietari esclusivi del medesimo terreno. G.M. e A.M. resistono con controricorso. Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Come detto in premessa, il ricorso è rivolto sia avverso la sentenza del Tribunale che contro l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello. Logicamente prioritario è l'esame del motivo rivolto contro l'ordinanza di inammissibilità. Al riguardo il ricorrente contesta, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 348-bis e ter, 350, nonché 115, 116, 132 e 61 c.p.c.": l'ordinanza, tutt'altro che succintamente motivata, non è stata resa all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. "prima di procedere alla trattazione" come prescritto dall'art. 348-ter c.p.c.; sono poi state obliterate le "numerose ragioni che implicavano la manifesta fondatezza dell'appello", introducendo fatti e circostanze che non erano stati considerati dal giudice di primo grado. Il motivo è fondato laddove censura il mancato rispetto dell'art. 348-ter c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi sull'inammissibilità dell'appello all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione. Questa Corte ha infatti precisato che "l'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta" (così Cass. 15786/2021). Nel caso in esame, la Corte d'appello, dopo essersi all'udienza del 25 settembre 2015 riservata di decidere sulla inammissibilità dell'appello, con successiva ordinanza depositata il 23 febbraio 2016 ha rilevato che nel fascicolo d'ufficio non risultavano presenti i verbali di udienza recanti le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado e ha poi rinviato per la produzione dei verbali all'udienza del 22 aprile 2016; tale provvedimento ha segnato l'inizio della trattazione della causa, così che la Corte d'appello non poteva, avendo perso il relativo potere, definire anticipatamente il merito della lite con l'ordinanza di inammissibilità del gravame del 14 ottobre 2016. L'accoglimento della censura comporta l'assorbimento delle altre censure rivolte all'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello, nonché l'assorbimento dei tre motivi fatti valere avverso la pronuncia di primo grado. L'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla medesima Corte d'appello; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso rivolto contro l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari del 14 ottobre 2016, assorbiti i motivi di ricorso diretti avverso la sentenza n. 381/2015 del Tribunale di Cagliari; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.