Prima di stabilirlo, il giudice dovrà accertare chi sia il creditore procedente che abbia in concreto promosso gli atti della procedura esecutiva formulando le relative istanze ovvero compiendo gli atti necessari.
Nell'ambito di una procedura esecutiva promossa da una società nei confronti della società debitrice era stata riunita un'altra procedura esecutiva intrapresa dall'avvocato ricorrente, all'esito della quale quest'ultimo proponeva opposizione poiché la procedura esecutiva era stata sospesa a causa della pendenza di altra procedura di concordato con riserva promossa dal debitore esecutato. ...
Svolgimento del processo
-l'avv.to F.C. impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva liquidato in favore del professionista avv. R.C. l'importo di euro 5859,56 quale compenso per l'attività di custode giudiziario e quello di euro 24.046,96 quale compenso per l'incarico di professionista delegato alla vendita; -la pronuncia impugnata era stata emessa all'esito dell'opposizione proposta dall'av.to C. per contestare il decreto di liquidazione del giudice dell'esecuzione; - per meglio intendere nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla società Trasporti e Spedizioni N. Sri nei confronti della debitrice S. S.p.A. era stata riunita altra procedura esecutiva intrapresa dallo stesso avvocato C.; - il giudice dell'esecuzione aveva liquidato in favore del professionista dott. R.C. la somma di euro 34.890,71 per compensi collegati all'incarico di custode ed euro 64.477,65 per compensi collegati all'incarico di professionista delegato alla vendita ponendo l'obbligazione di pagamento in capo a tutti i creditori in solido fra loro; - l'avv.to C. aveva dedotto a sostegno dell'opposizione che la procedura esecutiva era stata sospesa in ragione della pendenza di una procedura di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, legge fall. promossa dal debitore esecutato, che quindi il g.e. non avrebbe dovuto liquidare compensi (1), in ogni caso non avrebbe dovuto porli a carico dei creditori o comunque di quelli intervenuti ma solo del creditore procedente (2) e che, comunque, gli importi liquidati erano incongrui in ragione delle limitate attività svolte e dei parametri di cui al d.m. 80/2009, d.m. 313/1999, d.m. 140/2012 come modificato dal d.m. 106 del 2013; -il tribunale di Nocera Inferiore decidendo sull'opposizione ha statuito applicando, con riguardo agli importi dovuti al custode giudiziario il d.m. 80/2009 e, in particolare, la previsione dell'art. 2, comma 3 del d.m. cit. in ordine alla ritenuta legittimità della liquidazione in caso di sospensione della procedura; - in considerazione dell'attività svolta l'importo riconosciuto al custode è stato poi rideterminato nella minore misura di euro 5.859,56; - con riguardo all'incarico di delegato alla vendita il giudice dell'opposizione ha disposto l'applicazione del d.m. 313/1999, dettato con riferimento al notaio ma applicabile ratione temporis ed in via analogica; - ha poi ritenuto applicabile ex art. 6 d.m. 313/1999, anche con riferimento a questa funzione ausiliaria, la liquidazione del compenso in caso di sospensione delle operazioni di vendita; - quanto agli importi ed in applicazione dei parametri di cui all'art. 2 d.m. 313/199 il giudice dell'opposizione ha rideterminato l'importo dovuto in quello di euro 24.046,96; - con riferimento alla questione concernente la parte tenuta al pagamento il giudice dell'opposizione ha conferma che esso va posto a carico del creditore procedente ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 115/2002, applicabile anche al giudizio di esecuzione (Cass. 12877/2016), non potendo applicarsi l'art. 95 cod. proc. civ. per mancanza di esito fruttuoso; - la cassazione dell'ordinanza emessa dal tribunale di Nocera Inferiore impugnata è chiesta sulla base di sette motivi; - non hanno svolto attività difensiva gli intimati;
Motivi della decisione
- con il primo motivo si deduce che il giudice dell'opposizione ha deciso ultra petita sul pagamento a carico dei soli creditori procedenti del compenso per le spese inerenti l'incarico di delegato alla vendita nonostante nessuno dei creditori si fosse lamentato della condanna in solido di dette spese come disposta dal g.e, riguardando diversamente la censura solo la condanna in solido al pagamento del compenso liquidato per l'attività di custode giudiziario; - con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 561 cod. proc. civ., dell'art. 8 d.p.r. 115/2002 per avere il giudice erroneamente posto a carico del ricorrente le spese qualificandolo quale "creditore procedente" mentre a seguito della riunione delle procedure avrebbe dovuto essere considerato creditore intervenuto (cfr. Cass. 3913/2016 e n. 4928/2015); - con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 8 d.p.r. 115/2002 per avere omesso di considerare che all'udienza del 29 novembre 2011, di nomina del custode giudiziario intervenuta nella procedura n. 193/2007 r.g. su istanza della creditrice procedente Trasporti e Spedizioni N., egli non era neppure comparso perché le procedure non erano state ancora riunite; - in tale modo era stato violato il disposto dell'art. 8 d.p.r. 115/2002 che pone a carico di ciascuna parte le spese degli atti che compie o di quelli che chiede; - con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 2, comma 4, del d.m. 80/2009 a mente del quale "il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3 è diminuito fino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico"; - con il quinto motivo si deduce la motivazione apparente in ordine alla statuizione di "elisione" fra la riduzione del compenso del custode ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. 80/2009 con l'aumento del compenso del 10% riconosciuto per l'attività preliminare diretta all'ottenimento dell'indennità di occupazione e al rilascio dell'immobile (erroneamente sussunta fra le attività di cui al comma 2 . lett.a) dell'art. 3 dello stesso d.m.; - con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2 del d.m. 313/1999, de d.m. 140/2012, come modificato dal d.m. 106/2013 e dell'art. 591 bis cod. proc. civ. per avere il provvedimento impugnato, pur ritenendole applicabili le disposizioni richiamate, illegittimamente liquidato il compenso per l'attività di delegato alla vendita in relazione al compenso forfettario riconosciuto per la predisposizione di quattro avvisi di vendita, operazioni che coincidono con quelle previste dall'art. 591 bias, al n.2, già riportate nella tariffa di cui al succitato d.m. 313/1999, per cui sono indicati i compensi di euro 150,00 e di euro 232,41; - con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ, la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per nullità della motivazione e per motivazione apparente in relazione alla liquidazione del compenso forfettario per le operazioni di vendita riconosciute come necessarie pur se non andate a buon fine; - così indicate le doglianze del ricorrente, osserva il collegio che il ricorso appare fondato nei limiti delle seguenti considerazioni; - il provvedimento impugnato dopo avere distintamente esaminato i motivi dedotti a sostegno dell'opposizione al decreto di liquidazione adottato dal giudice dell'esecuzione, ha ritenuto di porre le suddette spese a carico dell'avv. C. in applicazione della qualifica di "creditore procedente", attribuitagli per avere promosso nei confronti del medesimo debitore esecutato un successivo pignoramento poi riunito ex art. 561 cod. proc. civ.; - ebbene, per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da più creditori in danno dello stesso debitore, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni che si svolgono parallelamente, tant'è che il secondo pignoramento non viene meno nel caso in cui venga meno il primo pignoramento, in attuazione del principio dell'autonomia sancito dall'art. 493, comma 2 e 3 cod. proc., civ.; - il precipitato di tali principi riguarda anche l'obbligo di anticipazione delle spese sancito dall'art. 8, comma 1, d.p.r. 115/2002 ed a mente del quale "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato."; -ciò significa che ai fini dell'attribuzione di tale obbligo di anticipazione il giudice deve preventivamente accertare nel caso di pignoramenti riuniti chi sia il creditore procedente che abbia concretamente promosso gli atti della procedura esecutiva formulando le relative istanze o compiendo i necessari atti, non essendo sufficiente ad individuare tale soggetto la circostanza di essere stato il creditore procedente che ha effettuato il secondo pignoramento successivo e riunito al primo; - solo tale verifica giustifica che le competenze dell'ausiliario vadano poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato; - nel caso di specie tale verifica non risulta compiuta dal tribunale di Nocera Inferiore sebbene fosse stato motivo di opposizione poi reiterato nel ricorso in esame, con la conseguenza che il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata va cassata in relazione alla motivazione sopra esposta, con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.