In attesa della decisione nel merito, necessaria per approfondire il bilanciamento tra tutela della salute e diritto alla retribuzione, il TAR Lazio ha riconosciuto metà della retribuzione al dipendente sospeso.
Con l'ordinanza n. 1234 del 25 febbraio 2022, il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare presentata da un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, sospeso dal lavoro per non essersi sottoposto al ciclo di immunizzazione, e gli ha riconosciuto un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio.
Secondo la Quinta Sezione, che ha rinviato l'udienza per trattare il merito della questione, è necessario valutare il contemperamento tra «la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo».
TAR Lazio, sez. V, ordinanza 25 febbraio 2022, n. 1234
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. nr 01/2022 del 07.01.2022, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti dell'Assistente Capo di Polizia Penitenziaria -omissis-, matricola ministeriale 116362, ai sensi del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
- dell'invito a produrre la documentazione con nota prot. nr. 0027463.U del 15.12.2021;
- del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28.05.2021, n. 76;
- della legge del 23.07.2021, n. 106;
- del d.l. del 07.01.2022 n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la condann dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giusti zia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott .Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse colletti vo - cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale - e l’assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo.
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati .
Ritenuto di fissare per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6maggio 2022.
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrati vo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):
a) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6maggio 2022.