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1 marzo 2022
Modifica soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese: il nuovo arresto del Consiglio di Stato

L'Adunanza plenaria scioglie i nodi interpretativi relativi alla modificazione soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

La Redazione

Con la sentenza n. 2 del 25 gennaio 2022, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: «La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice».

La vicenda da cui trae origine la controversia può essere così sintetizzata: Autostrade per l'Italia s.p.a. aveva indetto una procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di ampliamento di un tratto autostradale da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Concluse le operazioni di gara, il primo posto in graduatoria era occupato da un operatore economico in qualità di impresa mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con altre tre imprese.
A seguito dell'incrinarsi dei rapporti tra la stazione appaltante e una delle mandanti, quest'ultima comunicava alla mandataria il suo volontario intendimento di recedere dalla compagine ex art. 48, c. 19 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, la mandataria sottoponeva alla stazione appaltante l'istanza in cui prospettava la possibile rimodulazione in riduzione del raggruppamento, trattandosi di riassegnare tra i membri restanti una quota limitata al solo 10%. Tuttavia, tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
In sede di verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, il Responsabile unico del procedimento (cd. r.u.p.) constatava la presenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) e c-ter) del codice in capo alla mandante, conseguendone la sua esclusione dalla gara.
Proposto ricorso dinanzi al TAR Toscana, la questione veniva deferita al Consiglio di Stato.

Oltre ad affermare il principio di diritto, l'Adunanza plenaria precisa che, in caso di perdita dei requisiti menzionati «la stazione appaltante è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, ove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto per poter riprendere la partecipazione alla gara, è tenuta, altresì, ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione».