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1 marzo 2022
Nuove misure urgenti per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili
È entrato in vigore il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, numero 13 che ha stabilito misure urgenti sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
La Redazione
Tra gli aspetti più importanti, il Decreto-Legge n. 13/2022 introduce misure urgenti in tema di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

precisazione

L'attuale art. 5, comma 8, D.L. n. 13/2022 prevede che l'abrogazione dell'art. 16 del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter).

Oltre a ciò, la nuova diposizione ex art. 5, comma 1, D.L. n. 13/2022 prevede che a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
  1. impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
  2. impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Il comma 2 della citata disposizione, prevede, anche che i produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

precisazione

Il comma 3, precisa che per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

  1. un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
  2. un prezzo di mercato pari a:
      - per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
      - per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
Il successivo comma 4 aggiunge che:
  • qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore;
  • nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
Gli ultimi commi della nuova disposizione, aggiungono che:
  • in relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti (comma 5);
  • entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (comma 6).

precisazione

Il comma 7 (art. 5 D.L. n. 13/2022), infine, aggiunge che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

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