Non può essere accolta l'istanza di partecipazione da remoto all'udienza pubblica qualora, nei casi di disgiunto patrocinio, solo uno degli avvocati abbia dedotto la sussistenza di generiche situazioni di “rischio” sanitario.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 336 del 25 febbraio 2022, si è pronunciato sulla domanda presentata da un avvocato, uno dei difensori della parte appellata nel procedimento, di poter partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto ai sensi dell'
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Per la risoluzione delle questioni di diritto deferite ex art. 99 cod. proc. amm. con ordinanza della IV Sezione del Consiglio di Stato 11 maggio 2021, n. -omissis-, emessa nel giudizio d’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, n. -omissis-/2020, resa tra le parti, concernente la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell’annullamento di un permesso di costruire;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Rilevato che, con istanza datata 22 febbraio 2022, uno dei due difensori della parte appellata, con l’adesione del patrono dell’appellante, ha chiesto “di poter partecipare all’udienza … [pubblica del 3 marzo 2022] mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 28/20”;
Rilevato che l’invocato art. 4 del D.L. n. 28/20 non pare particolarmente pertinente a supportare la richiesta, afferendo detta norma alle modalità di svolgimento dell’udienza da remoto, ma non agli attuali presupposti per il suo svolgimento;
Ritenuto che, ove invece l’istanza potesse essere riqualificata come proposta ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, inserito dalla relativa legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 – ai sensi del quale “Fino al 31 marzo 2022, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” – con riferimento al caso di specie non ne sarebbe comunque integrata la fattispecie complessa, in ragione del difetto di plurimi suoi elementi costitutivi;
Ritenuto in particolare, quanto a questi ultimi, che:
a) la situazione concretamente dedotta, per quale asserita nell’istanza qui in riscontro, non risulta essere “non altrimenti evitabile”, giacché la parte appellata e istante è costituita nel presente giudizio con il disgiunto patrocinio degli avvocati -omissis- e -omissis-, solo per la prima dei quali viene dedotta la sussistenza di una (peraltro generica) situazione di “rischio” sanitario (con l’evidente corollario che il secondo difensore è comunque in condizione di svolgere il mandato difensivo);
b) nell’istanza qui in riscontro nemmeno si deduce, né tantomeno si dimostra, che la situazione esposta – peraltro nei termini, meramente ipotetici, di un generico “rischio” – sia effettivamente correlata “a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità”, che invero all’attualità né risultano in termini di notorietà rispetto alla città di Ancona, né vengono allegati o almeno dichiarati;
Ritenuto, peraltro, che – quand’anche risultasse integrata la fattispecie legale, della quale invece si è riscontrato non constare ex actis la sussistenza – nell’esercizio della facoltà alternativa prevista espressamente dalla norma legislativa andrebbe comunque privilegiata, per preminenti ragioni organizzative di questa Sezione, l’opzione del rinvio della trattazione dell’affare a data successiva al 31 marzo 2022 (data terminale dell’attuale emergenza sanitaria e dell’applicabilità del cit. art. 7-bis), piuttosto che autorizzare la trattazione da remoto di una singola causa.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.