Benchè non risulti intestato al disabile, il veicolo riferito al nucleo familiare realizza la condizione per l'applicazione dell'agevolazione quando è finalizzato al trasporto del portatore di handicap.
La Regione Veneto inoltrava ad una contribuente l'avviso di accertamento relativo alla riscossione della tassa automobilistica sostenendo che le agevolazioni fiscali si applicano solamente ai veicoli direttamente intestati al disabile od ai familiari di cui esso sia fiscalmente a carico. Nel caso in esame, invece, il veicolo risultava intestato alla madre del disabile.
La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Venezia, la quale annullava il predetto avviso sostenendo l'esenzione dal tributo per la sussistenza del requisito oggettivo dell'adattamento speciale del mezzo e della presunzione del trasporto del figlio disabile da parte della madre.
La controversia giunge davanti alla Commissione Regionale Veneto. Quest'ultima, conferma la decisione di primo grado e rigetta l'appello della Regione veneta con sentenza n. 82 del 18 gennaio 2022.
Nelle sue argomentazioni, la CTR precisa che l'esenzione prevista per i veicoli destinati al trasporto del disabile deve essere interpretata alla luce della finalità obiettiva e specifica del veicolo. Dunque, quando tale finalità coincide con il trasporto di un soggetto disabile, si realizza la condizione per l'applicazione dell'agevolazione.
In conclusione, l'esenzione dal pagamento del bollo auto deve essere estesa anche al familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, «purchè inserito nel nucleo familiare ricomprendente il familiare a carico del quale il disabile risulta essere».
CTR Veneto, sez. III, sentenza 18 gennaio 2022, n. 82
Svolgimento del processo
ATTO CONTESTATO: avviso di accertamento n. 136290772017/TA relativo alla riscossione della tassa automobilistica per l'anno 2014, fondato sulla circostanza che, ad avviso della regione Veneto, l'art. 8 della l. n. 449/1997 dispone che le agevolazioni fiscali si applichino soltanto ai veicoli direttamente intestati al disabile od ai familiari di cui esso sia fiscalmente a carico, circostanza non ricorrente nel caso di specie atteso che il veicolo era intestato alla madre del disabile, odierna ricorrente. Inoltre, l'iscrizione nell'elenco delle esenzioni era cessata nel 2009.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha accolto il ricorso, annullando il predetto avviso ed affermando l'esenzione dal tributo per la sussistenza del requisito oggettivo dell'adattamento speciale del mezzo e della presunzione del trasporto del figlio disabile da parte della madre.
null
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va di conseguenza respinto.
Il Collegio condivide la decisione dei giudici di prime cure.
In particolare, la finalità dell'agevolazione riferita all'esclusione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli ed gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 ha come riferimento perimetrale, in una interpretazione rispettosa dei principi costituzionali, la finalità oggettiva e specifica dell'autoveicolo quando lo stesso è utilizzato per il trasporto di soggetto disabile; mentre, il requisito soggettivo riferito all'intestazione del veicolo va inteso come ancorato naturalmente al portatore di handicap ovvero al nucleo familiare che lo assiste e supporta, dovendosi quindi estendere l'agevolazione anche al familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, purchè inserito nel nucleo familiare ricomprendente il familiare a carico del quale il disabile risulta essere.
Spese compensate stante la novità della questione.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.