La polizza sulla vita, che non corrisponde automaticamente ad un credito immediatamente esigibile, è equiparabile al denaro liquido solo se riscattabile per intero e senza vincoli temporali o condizioni.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti dell'imputato, per aver egli reso false dichiarazioni sulle sue condizioni economiche con lo scopo di beneficiare del reddito di cittadinanza. Si disponeva contestualmente la restituzione di una polizza assicurativa del percettore,...
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data del 28.9.2021 il Tribunale di Avellino ha parzialmente accolto la richiesta di riesame presentata da T.B. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip nei propri confronti in relazione al reato di cui all'art. 7, commi 1,2 e 4 d. lgs. 4/2019 per aver reso false dichiarazioni sulle proprie condizioni economiche al fine di beneficiare del reddito di cittadinanza, disponendo la restituzione in suo favore della polizza assicurativa per una somma pari a circa € 8.900 al medesimo intestata in ragione dei vincoli gravanti sul rapporto assicurativo, primo fra tutti la possibilità di disporre nell'immediatezza del danaro, ritenuti incompatibili con le caratteristiche proprie del conto corrente bancario, nonché della sua accensione in epoca di gran lunga antecedente alla presentazione della domanda volta al conseguimento del sussidio statale.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale articolando un unico motivo con il quale rileva, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 321 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'assimilabilità della polizza assicurativa al danaro e la sua conseguente confiscabilità, per il fatto stesso di essere parte del patrimonio dell'imputato, in forma diretta, a prescindere dall'accertamento del nesso di derivazione diretta dal reato, con conseguente irrilevanza del fatto che quest'ultimo fosse successivo alla data di conclusione del contratto assicurativo. Contesta altresì, in quanto immotivata, la presenza di vincoli nella suddetta polizza assicurativa che impedissero o rendessero più difficoltosa la disponibilità della relativa somma da parte dell'intestatario, rilevando che il divieto di sottoposizione della polizza alla procedura esecutiva valevole per la sola definizione della garanzia patrimoniale a fini civilistici non si estende alla responsabilità penale nel cui ambito ricade il sequestro preventivo
Motivi della decisione
Le ragioni sulle quali si fonda il dissequestro della polizza in contestazione sono costituite, stando a quanto argomentato dal Tribunale del riesame, da un duplice ordine di profili, l'uno riguardante la preesistenza del contratto assicurativo stipulato con la banca rispetto al perfezionamento del reato e l'altro relativo ai vincoli nella specie sussistenti sulla disponibilità delle somme accantonate. Orbene, mentre risulta del tutto irrilevante, contrariamente a quanto affermato, sia pure incidentalmente, dal Tribunale avellinese, il nesso di derivazione dal reato di una somma di danaro che ne costituisca il prezzo o il profitto ai fini della confisca e, per essa, del sequestro, trattandosi comunque di un bene per sua natura fungibile e destinato perciò a confondersi con le consistenze di uguale natura, perdendo qualsiasi connotato di autonomia, facenti parte del patrimonio del destinatario della misura, con conseguente irrilevanza che si trattasse di polizza accesa antecedentemente alla domanda per la percezione del reddito di cittadinanza, il ricorso non si confronta invece con l'ordinanza impugnata in ordine all'accertata sussistenza, con riferimento alla specifica polizza attinta dal sequestro in esame, di "una serie di vincoli" relativi alla restituzione delle somme versate, tali da escluderne la disponibilità in capo all'indagato. Va infatti rilevato che mentre le somme in giacenza su un conto corrente corrispondono sempre a danaro liquido, per contro una polizza assicurativa sulla vita, non necessariamente corrisponde ad un credito dell'intestatario nei confronti dell'assicuratore, nella specie l'istituto bancario, immediatamente esigibile. Affinché possa ritenersi tale e, dunque, equipollente ad una somma di danaro, è necessario che si tratti di una polizza riscattabile illico et immediate, indipendentemente cioè dalla scadenza del termine finale cui è sottoposta ovvero dal verificarsi dell'evento cui è condizionata e che lo sia per l'intero importo dei premi versati, evenienza questa che il Procuratore ricorrente non si è curato di affatto di verificare: a fronte della specifica affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la polizza de qua "è sottoposta ad una serie di vincoli incompatibili con le caratteristiche proprie del rapporto di conto corrente bancario, ed in particolare con la possibilità di disporre a vista delle somme ivi giacenti" il ricorso afferma del tutto apoditticamente che trattasi di strumento finanziario assimilabile al danaro, limitandosi a riprodurre due massime giurisprudenziali che afferiscono a principi diversi, l'una affermando che l'impignorabilità prevista a fini esecutivi sul piano civilistico, rispondendo all'esigenza di definire la garanzia patrimoniale del debitore, non si estende alla sequestrabilità del bene a fini penali (Sez. 3, n.11945 del 10.11.2016) e l'altra asserendo che la formazione della provvista di un fondo pensione in fase di accumulo in quanto alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di un rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita, con conseguente assoggettabilità al sequestro finalizzato alla confisca delle somme a tal fine versate (Sez. 3, n.13660 del 28.2.2020). Mentre i suddetti principi non entrano in gioco nel caso di specie, essendo comunque pacifico che la pignorabilità del bene sul piano civilistico risponda a finalità ontologicamente diverse da quelle previste per la sua sequestrabilità e non risultando che si verta in una tipologia di polizza collegabile al rapporto di lavoro dell'assicurato, deve essere invece rilevato che l'assimilabilità della polizza-vita al denaro contante non corrisponde ad un assioma, conoscendo la realtà contrattuale diverse tipologie assicurative, nelle quali ad esempio la polizza può essere riscattata solo da una certa data o, quand'anche riscattabile in ogni tempo, contempli delle penalità in termini pecuniari sulla somma di cui l'assicurato chiede la restituzione così dal dissuaderlo da richiedere restituzioni anticipate rispetto al termine di durata. Occorreva perciò che il ricorrente avesse verificato la polizza stipulata in concreto al fine di confutare quanto ritenuto dal giudice del riesame per sostenere che non si attagliasse alla fattispecie. È evidente, invece, come in ragione della sua astrattezza l'impugnativa si risolva, malgrado l'invocato vizio di violazione di legge, nella prospettazione di un vizio soltanto motivazionale, la cui proponibilità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è preclusa innanzi a questa Corte dall'art. 325 cod. proc. pen. all'infuori dell'ipotesi in cui si tratti di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, I., Rv. 239692). Evenienza questa di certo non ricorrente nel caso di specie in cui sono proprio le argomentazioni spese dal Tribunale del riesame in ordine all'assunta indisponibilità della somma in capo all'indagato ad essere attaccate, escludendosi perciò che ricorra alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili nella presente sede di legittimità. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso