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8 marzo 2022
Milleproroghe 2022: proroga per l'emanazione delle tabelle uniche nazionali sul danno non patrimoniale
Si proroga al 1° maggio 2022 il termine per adottare la disciplina tabellare di dettaglio sulle macrolesioni.
La Redazione
L'articolo 3-ter della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), introdotto dalla Camera dei deputati, apporta modifiche alla disciplina assicurativa del danno non patrimoniale di non lieve entità (cd. macrolesioni). Più in dettaglio, le norme in esame modificano l'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private – CAP, di cui al D.Lgs. n. 209/2005. L'articolo 138 è stato integralmente riformulato dalla Legge sulla concorrenza 2017 (articolo 1, comma 17 della Legge n. 124 del 2017).

precisazione

In sintesi l'articolo 138, nella sua formulazione vigente, demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Con le modifiche, il comma 1, lettera a) della norma in esame:
  • prevede che il termine per adottare il D.P.R. recante la disciplina tabellare per le macrolesioni venga prorogato al 1° maggio 2022;
  • in luogo di un solo D.P.R. recante la tabella unica nazionale, affida a due distinti decreti del Presidente della Repubblica l'individuazione delle tabelle uniche, su tutto il territorio nazionale, aventi ciascuno un proprio specifico contenuto. In particolare:
    • un primo D.P.R. è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e individua le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
    • un diverso D.P.R., adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, e individua invece il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Resta fermo che i D.P.R. siano adottati deliberazione del Consiglio dei ministri.
 
La lettera b) apporta modifiche di coordinamento formale al comma 2 dell'articolo 138, al fine di sostituire il riferimento alla tabella unica nazionale con quello a due tabelle uniche nazionali.

precisazione

In argomento, giova ricordare che il D.P.R. contenente la tabella che avrebbe dovuto essere adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge sulla concorrenza 2017, ovvero entro il 27 dicembre 2017, ma non è stato poi adottato. La disposizione esplicita le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni (lesioni, cioè, di non lieve entità): garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti nella redazione della tabella tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Si ricorda che attualmente la giurisprudenza ha elaborato delle tabelle risarcitorie (c.d. tabelle del Tribunale di Milano) che contemplano una liquidazione unitaria (danno biologico standard e danno morale, con la garanzia di un livello minimo di personalizzazione) e che vengono applicate, da tempo e spontaneamente, praticamente su tutto il territorio nazionale, essendo considerate un efficace punto di riferimento per una equa valutazione monetaria del danno subito.