La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'avvocato - nonché difensore di sè stesso - avverso la decisione del CDD, poiché al momento della notificazione dell'atto di impugnazione egli risultava sospeso e, dunque, privo della qualità di pubblico ufficiale.
Il CDD competente condannava un avvocato alla sospensione di due mesi dall'esercizio della professione per aver, nella duplice veste di difensore e imputato, redatto alcuni scritti difensivi con espressioni ingiuriose e offensive. Il CNF in secondo grado confermava il provvedimento, osservando che eventuali imprecisioni e modifiche nella formulazione del...
Svolgimento del processo
1. Con decisione di data 19 dicembre 2016 il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Aquila condannò l’avvocato F.A. alla sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione per la «violazione dell’art. 9 in relazione all’art. 52, comma 1, del CDF, per il contenuto del ricorso per cassazione del 29.5.2014 avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona – nel procedimento penale n. 4/14 RGAP, e nell’atto di appello del 12.2.2015, avverso la sentenza n. 106/2015 pronunciata dal Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona – nel procedimento penale n. 414/13 RGAP, scritti difensivi redatti e sottoscritti entrambi dall’avv. A., nella duplice veste di difensore e imputato, nei quali sono presenti, più volte reiterate, espressioni “offensive e sconvenienti” come a titolo esemplificativo: “…ed in specie di S.L., sodale dell’ambiente giudiziario-forense-amministrativo locale, quale cancelliere del Tribunale di Pescara – funzionario giudiziario, che lavora e ha collaborato con diversi magistrati coinvolti nelle azioni e decisioni all’incontrario ovvero omissioni pendenti in ogni sede, e/o con loro parenti e/o affini ovvero dei loro difensori”; “…così come i suoi familiari, letteralmente rovinati da magistrati disonesti che impunemente delinquono e non vengono perseguiti e fatti perseguire come per legge…”».
2. Avverso detta decisione propose impugnazione l’avvocato.
3. Con sentenza di data 25 giugno 2021 il Consiglio Nazionale Forense rigettò il ricorso. Osservò il CNF che eventuali imprecisioni e modifiche nella formulazione del capo di incolpazione non costituivano causa di nullità della decisione avendo avuto l’incolpato piena conoscenza delle accuse ed avendo potuto svolgere le proprie difese e che i termini del procedimento erano stati rispettati (in particolare, l’art. 58 legge prof. concerneva non l’esposto, ma l’avvio dell’istruttoria preliminare). Premesso che per il procedimento innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina non vigeva il principio di immutabilità del giudice stante la sua natura amministrativa, aggiunse che l’espressione usata aveva indubbiamente carattere offensivo e che, quanto al dedotto vizio di motivazione per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, vigeva il principio del libero convincimento. Osservò, infine, che la sanzione irrogata appariva congrua e motivata e che, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, era sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato.
4. L’avvocato F.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in una pluralità di motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, anche per il Tribunale di Chieti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti e la Corte d’appello di L’Aquila. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e del difensore della parte, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), in mancanza di richiesta di trattazione orale. Il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Con i motivi di ricorso per cassazione il ricorrente, indicando le relative norme violate, ha denunciato quanto segue. Non vi è prova dell’offensività delle espressioni adoperate. Manca, inoltre, l’elemento soggettivo della violazione deontologica contestata e i fatti denunciati nell’atto di impugnazione sono riferibili all’esercizio del diritto di difesa. La sentenza del CNF è stata depositata senza alcuna ragione due anni dopo la decisione (11 luglio 2019) ed è nulla sia per il detto ritardo sia perché emessa da un collegio decaduto e perché sottoscritta da presidente e segretario diversi da quelli presenti in udienza. Le imprecisioni e modifiche nella formulazione del capo di incolpazione costituivano vere e proprie modifiche dei fatti contestati. Non risultano contestati i due atti di imputazione penale in modo distinto e chiaro (con il riconoscimento della continuazione) e risultano errati luogo e data dell’illecito contestato. I termini procedimentali non risultano rispettati. Non è stata dichiarata la prescrizione.
2. Il ricorso è inammissibile per nullità della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 11 legge n. 53 del 1994. Posto che in base alla legge n. 247 del 2012 la proposizione del ricorso avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina sospende l’esecuzione del provvedimento (art. 61) e che la sospensione dall’esercizio della professione decorre dal giorno successivo della notifica della sentenza all’incolpato (art. 62), avuto riguardo a quest’ultima notifica avvenuta il giorno 7 luglio 2021 la sospensione di due mesi decorre dall’8 luglio 2021 con cessazione il giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio, e cioè l’8 settembre 2021, come del resto enunciato dallo stesso ricorrente nell’epigrafe del ricorso. La notifica del ricorso è stata eseguita, nel rispetto del termine di trenta giorni, in data 6 settembre 2021 dall’avv. F.A. a mezzo del servizio postale nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti e con modalità telematica nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con attestazione di conformità di quest’ultima notificazione da parte del medesimo avv. A. recante la data del 9 settembre 2021. La notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 presuppone la qualità di avvocato del soggetto notificante (cui la legge collega la qualifica di pubblico ufficiale – art. 6), qualità di cui l’A. era privo alla data del 6 settembre vigendo la sospensione dall’esercizio della professione (sospensione che sarebbe poi venuta meno il successivo 8 settembre). La mancanza del requisito soggettivo comporta la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 11 della legge citata, nullità rilevabile d’ufficio in base al medesimo art. 11. Non può ritenersi la validità della notifica sulla base del rilievo, come si legge nella relazione di notificazione, che quest’ultima è stata eseguita dall’A. su delega dell’avv. A.M., cui risulta rilasciata procura speciale per la proposizione del ricorso in considerazione dello stato di sospensione dall’esercizio della professione (cfr. Cass. Sez. U. n. 31579 del 2021 e n. 24180 del 2009). Come si legge in particolare a pag. 8 del ricorso, questo risulta sottoscritto dall’A. solo per le parti personali, che non vengono fatte proprie dal difensore tecnico. La delega in discorso è improduttiva di effetti giuridici data la previsione del requisito soggettivo della qualità di avvocato, qualità necessaria, a pena di nullità, per procedere alla notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. La nullità rilevata attinge sia la notifica a mezzo del servizio postale nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti che quella con modalità telematica al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (quest’ultimo non ha contestato la conformità della copia della relata di notifica all’originale, per la quale risulta attestazione di conformità improduttiva di effetti, in quanto fatta dall’avv. A. non costituente il difensore nell’impugnazione per lo stato di sospensione).
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.