Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
9 marzo 2022
L’INPS riconosce i benefici della 104 anche alle unioni civili

Nonostante il silenzio della legge Cirinnà, l'Ente previdenziale ritiene che anche nell'unione civile si costituisca il rapporto di affinità tra una parte e i parenti dell'altra parte, allo stesso modo di come avviene nel matrimonio.

La Redazione

Con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022, l'INPS fornisce nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei permessi di tre giorni mensili per l'assistenza ai familiari disabili (L. n. 104/1992) e del congedo straordinario (D.Lgs. n. 151/2001) in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile.

Sulla questione, l'INPS si era già espresso con la circolare n. 38/2017, in cui aveva fornito le istruzioni operative per la concessione dei benefici predetti in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un'unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all'altra parte o convivente. In particolare, era stato precisato che:

  • la parte di un'unione civile, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di:

  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell'articolo 1 della L. n. 76/2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente di:

A differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di un'unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza fosse rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
L'orientamento finora seguito, si legge nella circolare in esame, «sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Unione europea che, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l'occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione».
Per questo motivo, nonostante il silenzio della L. n. 76/2016 (cd. legge Cirinnà), l'INPS ritiene che anche nell'unione civile si costituisca il rapporto di affinità tra una parte e i parenti dell'altra parte, allo stesso modo di come avviene nel matrimonio tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Pertanto, modificando le precedenti istruzioni, l'INPS estende il riconoscimento dei benefici a favore dei soli parenti dell'altra parte dell'unione civile.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le convivenze di fatto: a tal proposito, l'INPS aggiunge che non è possibile riconoscere il rapporto di affinità tra il «convivente di fatto» e i parenti dell'altro partner, per il fatto che non si tratta di un istituto giuridico, ma (appunto) di una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo.