Ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo, non devono tenersi in considerazione solo le disponibilità sul conto corrente della debitrice al momento della notificazione dell'atto di pignoramento, ma anche quelle pervenute fino al momento in cui sia stata resa la dichiarazione di quantità.
Svolgimento del processo
Il Condominio T., sulla base di titoli esecutivi di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dalla sua debitrice G.P. nei confronti di P.I. S.p.A.. Essendo insorte contestazioni sulla dichiarazione di quantità resa dalla società terza pignorata, il condominio procedente ha instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo le forme vigenti per le procedure instaurate anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative intervenute nel 2012). La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Messina, il quale ha dichiarato che, alla data della notificazione dell’atto di pignoramento, P.I. S.p.A. era debitrice nei confronti della P. per la sola somma di € 1,55.
La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Condominio T., sulla base di unico motivo. Resiste con controricorso P.I. S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 c.p.c., nonché degli artt. 2740, 2910 e 2917 c.c., motivazione apparente e, quindi, so stanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.». Secondo il condominio ricorrente, sia il giudice dell’esecuzione, sia lo stesso giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo, avrebbero dovuto tener conto non solo delle disponibilità esistenti sul conto corrente intrattenuto dalla debitrice presso P.I. S.p.A. al momento della notificazione dell’atto di pignoramento, ma altresì di quelle pervenute successivamente, quanto meno fino al momento in cui era stata resa definitiva mente la dichiarazione di quantità. Il ricorso è manifestamente fondato. In fatto, è pacifico ed incontroverso che, alla data della notificazione dell’atto di pignoramento (30 settembre 2010), sul conto corrente intrattenuto dalla debitrice P. presso P.I. S.p.A. sussisteva una disponibilità di soli € 1,55, mentre alla data in cui era stata resa la dichiarazione di quantità (6 novembre 2012), in virtù di successivi accrediti, tale disponibilità ammontava a € 21.292,60 (cfr. a pag. 3 della sentenza impugnata, primi sette righi). La corte di appello ha ritenuto che, in siffatta situazione, l’accertamento dell’obbligo del terzo dovrebbe avvenire esclusiva mente con riguardo alla data della notificazione dell’atto di pignoramento, senza tenersi conto delle successive disponibilità affluite sul conto corrente del debitore esecutato. La decisione non è conforme all’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale «nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo tanto si desume, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall’art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell’atto di pignoramento» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15615 del 26/07/2005, Rv. 583130 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021, Rv.; nel medesimo senso, cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011, Rv. 617032 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009, Rv. 606615 – 01; di recente, nella motivazione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36066 del 23/11/2021, viene espressamente precisato che, sebbene in caso di insussistenza di un credito del cliente nei confronti della banca, cioè di saldo negativo del conto al momento della notificazione del pignoramento, il pignoramento stesso non possa di regola ritenersi perfezionato, le rimesse operate sul conto dopo il pignoramento stesso possono ritenersi idonee a determinarne il posteriore perfezionamento, anche se esclusivamente nella misura in cui rendano il saldo del rapporto positivo, cioè nella misura in cui comportino l’effettiva insorgenza di un credito del correntista verso la banca, come del resto pacificamente avvenuto nella specie). Solo apparentemente potrebbe, poi, apparire espressione di un diverso indirizzo il precedente richiamato nella decisione impugnata a sostegno della contraria soluzione adottata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12602 del 29/05/2007, Rv. 597212 – 01), in cui però la fattispecie esaminata era del tutto differente, trattandosi di un caso in cui al momento della notificazione dell’atto di pignoramento esisteva certamente il credito oggetto dello stesso, estinto solo in data successiva mediante pagamento dal terzo, pagamento effettuato in violazione degli obblighi di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. e di certo non opponibile al creditore ai sensi dell’art. 2917 c.c.. La decisione impugnata deve in definitiva essere cassata: la fattispecie oggetto del presente giudizio dovrà essere nuova mente esaminata in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto sopra esposti.
2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso e cassa in relazione la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.