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9 marzo 2022
Milleproroghe 2022: le novità sulle agevolazioni prima casa
È stata prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.
La Redazione
L'articolo 3, comma 5-septies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), modifica l'articolo 24 del Decreto-Legge n. 23 del 2020, prorogando la sospensione ivi disposta dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

precisazione

Nella precedente formulazione, l'articolo 24 del Decreto-Legge n. 23 del 2020 sospendeva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini che condizionavano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2%) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Come evidenziato dal Dossier del Senato del 23 febbraio 2022 (D.L. 228/2021 - A.S. n. 2536) il D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) stabilisce all'articolo 1 che l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. L'articolo 1 della Tariffa disciplina gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilendo che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sono soggetti a un'aliquota del 9%. Tuttavia, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis), l'aliquota viene ridotta al 2%.

precisazione

La citata nota prevede, al comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, debbano ricorrere le seguenti condizioni:

  • che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  • che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo di una serie di agevolazioni elencate dalla nota in esame.
Infine, giova ricordare che  l'articolo 7 della Legge n. 448 del 1998 stabilisce che, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla citata nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
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