In caso di intervenuta risoluzione del contratto, legale o giudiziale, la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti risolutivi non può rinunciarvi, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del vincolo.
Il Tribunale rigettava la richiesta di una società, finalizzata ad ottenere il trasferimento in suo favore di due appartamenti e due autorimesse, oggetto di vendita con contratto preliminare, poiché accertava l'avvenuta risoluzione di diritto dello stesso contratto per effetto della diffida ad adempiere
Svolgimento del processo
La società B. s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 11 dicembre 2020, n. 3269, che ha rigettato l'appello della ricorrente. La società B. aveva chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento in suo favore di due appartamenti e due autorimesse, promessi in vendita con contratto preliminare. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda, accertando l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per effetto della diffida ad adempiere, intimata ai sensi dell'art. 1454 c.c. dalla ricorrente. Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l. N. in liquidazione. L'intimata Fino 2 S. s.r.l. non ha proposto difese. Il controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 1454, 1453, comma 2, 2932 c.c. e 12, commi 1 e 2 delle disposizioni preliminari al codice civile": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che a seguito dell'invio della diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. fosse definitivamente preclusa al contraente la successiva azione giudiziale di adempimento, applicando il combinato disposto dell'art. 1454 e dell'art. 1453 c.c. secondo lo schema dell'interpretazione analogica, essendo invece le due disposizioni "ontologicamente diverse per natura ed oggetto". La censura è inammissibile.ta Corte d'appello - nel ritenere preclusa l'azione di adempimento ex art. 2932 c.c. per il contraente che abbia inviato diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. - ha fatto applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 553/2009 (e ribadito da Cass. 20768/2015 e Cass. 7313/2017), secondo cui "in caso di intervenuta risoluzione del contratto, sia legale che giudiziale, la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti risolutivi non può rinunciarvi, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto".
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 10.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.