Qualora la materia non ricada nell'esclusiva competenza dell'Avvocatura dello Stato, o alternativamente vi ricada ma l'organo sia indisponibile, l'Ente può stare in giudizio avvalendosi di un avvocato del libero foro.
Nella controversia avente ad oggetto la contestazione di una cartella di pagamento, la CTR dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la decisione di primo grado, poiché la stessa si era costituita in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro.
L'Ente ricorre così per...
Svolgimento del processo
- in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa ad IRPEF emessa dall'Agenzia delle entrate
- Riscossione nei confronti della E. s.n.c. per gli anni d'imposta dal 2008 al 2011, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava d'ufficio l'inammissibilità dell'appello proposto dall'agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, perché lo stesso si era costituito in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro;
- avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate
- Riscossione ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato;
- sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso d'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Sulla questione posta nel presente giudizio sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite di questa Corte che nella sentenza n. 30008 del 2019 hanno affermato il seguente princ1p10: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».
4. Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente all’attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».
5. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.