Milleproroghe 2022: attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio
Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili diversi dal Superbonus, in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese.
L’articolo 3-
sexies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione in legge, introdotto dalla Camera dei deputati con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), precisa l’
ambito applicativo della disciplina in tema di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità prevista dalla legge per usufruire delle detrazioni in materia, contenuta nell'articolo 121, comma 1-
ter, lettera b), del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
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L'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, ha introdotto l'obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal superbonus. Con circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. Si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. Sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell'articolo 121). Il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
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Le modifiche in esame consolidano in norma giuridica l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nelle FAQ sulla cessione del credito, aggiornate al 3 febbraio 2022, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. Le norme in commento prevedono dunque che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus e in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro),
non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate).
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Le opere escluse dall'obbligo di visto di conformità sono quelle classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell'articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale.
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Al riguardo l'Agenzia dell'Entrate rileva che l'articolo 1, comma 41, della Legge di bilancio 2022 ha abrogato il
D.L. n. 157 del 2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-Legge. Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022, si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
trasmesse all'Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.