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10 marzo 2022
Decreto energia: l’installazione del fotovoltaico è attività di manutenzione ordinaria
La posa in opera di impianti alimentati da fonti rinnovabili è svincolata dall'acquisizione preventiva di atti autorizzativi comunque denominati.
La Redazione
In G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 17/2022 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». Tra le disposizioni, merita attenzione l'art. 9 « Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ». Con la disposizione in commento, in particolare, il Legislatore ha sostituito il comma 5 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28..

precisazione

In argomento giova ricordare che il D.Lgs. n. 28/2011 riguarda l'attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Le più importanti novità definite dal decreto per quanto concerne l'efficienza energetica degli edifici sono:

  • la definizione degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti;
  • l'introduzione dell'obbligo, in sede di compravendita e locazione di un edifico, dell'introduzione di una clausola in cui l'acquirente o il locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
  • dal 1° gennaio 2012 l'obbligo per tutti gli annunci commerciali di vendita di riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nel certificato energetico dell'edificio.
Ebbene, secondo la nuova formulazione introdotta con il Decreto Energia (D.L. n. 17/2022) del comma 5 (dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011), ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla  connessione alla rete elettrica nei predetti edifici  o  strutture  e  manufatti, nonché nelle  relative  pertinenze,  è  considerata  intervento di manutenzione ordinaria.

precisazione

Dunque, l'intervento non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e  c),  del Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  D.Lgs. n. 42/2004 individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice.

Oltre a ciò, il successivo articolo 10 (D.L. n. 17/2022) prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l'adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

precisazione

In sintesi:

  • la nuova semplificazione verrà applicata se l'impianto è installato su un edificio o anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici ed anche a tutte le opere da realizzare per connetterli alla rete elettrica (non riguarda gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico);
  • entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del MITE saranno individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'art. 25, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011, come modificato dall'art. 9 del presente Decreto.
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