Decreto energia: l’installazione del fotovoltaico è attività di manutenzione ordinaria
In G.U. n. 50 del
1° marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 17/2022 recante «
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». Tra le disposizioni, merita attenzione l'art. 9 «
Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
». Con la disposizione in commento, in particolare, il Legislatore ha sostituito il comma 5 dell'
art. 7-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28..
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In argomento giova ricordare che il D.Lgs. n. 28/2011 riguarda l'attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Le più importanti novità definite dal decreto per quanto concerne l'efficienza energetica degli edifici sono:
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la definizione degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti;
- l'introduzione dell'obbligo, in sede di compravendita e locazione di un edifico, dell'introduzione di una clausola in cui l'acquirente o il locatore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
- dal 1° gennaio 2012 l'obbligo per tutti gli annunci commerciali di vendita di riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nel certificato energetico dell'edificio.
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Ebbene, secondo la nuova formulazione introdotta con il Decreto Energia (
D.L. n. 17/2022) del comma 5 (dell'
art. 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011), ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze,
è considerata intervento di manutenzione ordinaria.
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Dunque, l'intervento non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice.
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Oltre a ciò, il successivo
articolo 10 (D.L. n. 17/2022) prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l'adozione del provvedimento di VIA (valutazione di
impatto ambientale),
l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.
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In sintesi:
- la nuova semplificazione verrà applicata se l'impianto è installato su un edificio o anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici ed anche a tutte le opere da realizzare per connetterli alla rete elettrica (non riguarda gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico);
- entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del MITE saranno individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'art. 25, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011, come modificato dall'art. 9 del presente Decreto.
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