Lo ha confermato la Cassazione con l'ordinanza in commento, dichiarando inammissibile il rinvio della questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale. Per la rettifica, invece, è sufficiente un percorso serio di transizione.
Il Tribunale di Rovereto riconosceva all'attuale ricorrente il diritto alla rettificazione – da donna a uomo – dell'atto di nascita dei registri del Comune e autorizzava gli interventi medico-chirurgici necessari per la modifica dei caratteri sessuali, affermando al riguardo la manifesta infondatezza della...
Svolgimento del processo
(omissis) ha adito il Tribunale di Rovereto affinché accertasse il mutamento dei suoi caratteri sessuali (da donna a uomo), ordinasse la rettificazione dell'atto di nascita nei registri del Comune di (omissis) nella parte relativa al sesso e al nome (indicando come prenome « (omissis) » in luogo di « (omissis) » ) e sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'art 31, comma 4, 1° periodo, del d.lgs n. 150 del 1 settembre 2011, che richiede l'autorizzazione giudiziale al fine di ottenere l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico e, in subordine, affinché disapplicasse quest'ultima disposizione per contrasto con l'art. 55 ter del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e con gli artt. 3 e 4 della Direttiva 2004/113/CE (che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi); in ulteriore subordine, chiedeva di autorizzare la realizzazione dei necessari interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, demolitivi e ricostruttivi. Il Tribunale ha ordinato all'ufficiale di stato civile di rettificare l'atto di nascita nel senso richiesto e ha autorizzato la ricorrente a realizzare gli interventi medico-chirurgici necessari per la modifica dei caratteri sessuali, affermando al riguardo la non rilevanza e la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, nonché l'infondatezza della domanda di disapplicazione della normativa italiana per contrasto con l'ordinamento eurounitario. Avverso tale pronuncia (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 2, c.p.c., per saltum, previo consenso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, legittimato ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, il quale non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Costituzione, in relazione agli artt. 2 (ai fini della realizzazione dell'identità psichico-sessuale e del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario), 3 (ai fini del controllo di ragionevolezza e del carattere discriminatorio della norma), 13 (in tema di libertà personale), 32, comma 1 (in tema di diritto alla salute), 97 (in tema di economia processuale) e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, per avere giudicato manifestamente infondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale di norma, ex art. 31, comma 4, 1° periodo, d.lgs. n. 150 del 2011, che subordina - si assume irragionevolmente - ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria l'esecuzione di un intervento medico avente finalità terapeutiche, qual è quello chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 55 ter del d.lgs. n. 198 del 2006 e 3 e 4 della Direttiva 2004/113/CE, per avere ritenuto infondata la richiesta di disapplicazione della succitata norma interna, in materia di autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'intervento chirurgico, per contrasto con il diritto dell'Unione europea. La ricorrente si duole, in sostanza, dell'accoglimento della sua domanda, proposta però solo in via subordinata (sub E delle conclusioni in primo grado), di essere autorizzata a realizzare gli interventi medico- chirurgici, tanto demolitivi quanto ricostruttivi, che si riterranno necessari. La ragione della doglianza consiste nella ritenuta illegittimità costituzionale della norma che dispone che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza.» (art. 31, comma 4, 1° periodo, d. lgs. n. 150 del 2011), da qui la richiesta di investire la Corte costituzionale della questione concernente la ritenuta necessità di autorizzazione del giudice per eseguire tale trattamento. Tanto premesso, il Tribunale ha accertato la serietà e inequivocità del percorso di transizione svolto dall'attrice verso il sesso maschile e ha ordinato all'Ufficiale di stato civile di rettificare l'atto di nascita nel senso richiesto, in accoglimento della sua domanda principale (proposta sub B delle conclusioni in primo grado, per gli effetti dell'accoglimento del capo A, che richiamava l'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, che dispone che La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali ). La ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale (n. 221 del 2015), afferma che la Corte ha reciso. ogni collegamento fra l'autorizzazione data dal giudice per l'operazione e la presunta necessità della sua realizzazione per accogliere la domanda di riattribuzione del genere anagrafico (pag. 21 del ricorso) e che una persona trans potrebbe oramai ottenere la rettificazione [dello stato civile]. senza aver comunque realizzato alcun intervento chirurgico» (pag. 22 del ricorso). La Corte delle leggi, infatti, ha interpretato la disposizione surrichiamata nel senso che essa costituisce «l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona e deve essere interpretata alla luce dei diritti della persona [nel senso che] la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali . E pertanto, secondo il diritto vivente, conforme a Costituzione, il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (Quando risulta necessario) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali» (Corte cost. n. 221 del 2015, conf. n. 180 del 2017). Di tale diritto vivente il Tribunale di Trento ha fatto applicazione nella sentenza impugnata, tuttavia errando - si sostiene nel ricorso - ad autorizzare il trattamento chirurgico di rettifica dei caratteri sessuali, trattamento che la ricorrente afferma di avere il diritto di realizzare senza necessità di autorizzazione del giudice e, per tale ragione, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che quella autorizzazione giudiziale imporrebbe (cfr. art. 31, comma 4, 1° periodo, d.lgs del 2011 cit.). La ricorrente, la quale ha ottenuto la rettifica dell'atto di nascita nel senso richiesto, afferma che risolte le questioni di stato con la rettificazione di sesso e nome, comunque l'attuale assetto legislativo impone di ottenere l'autorizzazione [all'esecuzione dell'operazione chirurgica] qualora, successivamente, la persona volesse sottoporsi ad un'operazione» e che «la questione di costituzionalità, se accolta dal giudice costituzionale, priva il giudice del potere di concedere l'autorizzazione. E conseguentemente, la parte potrà rivolgersi alle strutture sanitarie in assenza di previa autorizzazione, conseguendo il bene della vita voluto senza dover dipendere da un provvedimento giurisdizionale (pag. 22 e 23 del ricorso). La censura, formulata in questi termini, pecca di astrattezza ed è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente non specifica se e in che termini l'intervento chirurgico sia necessario (e voluto) per il completamento della transizione dal sesso originario al nuovo, al punto di costituire - come si è detto - quello «strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire. il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona (cfr. Corte cost. n. 221 del 2015); né specifica se sia in atto in concreto una controversia con le strutture sanitarie sulla possibilità di realizzare autonomamente il detto intervento, nel senso che non è chiaro se la ricorrente abbia visto in concreto frustrata la sua eventuale volontà di effettuare l'operazione senza l'intervento del giudice. Si tratta, comunque, di questioni di fatto di cui la sentenza impugnata non tratta, che non possono essere accertate in questa sede, ma che inducono a ritenere insussistente l'interesse ad impugnare nel caso in esame. L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto di un rapporto giuridico, sussista uno stato d'incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà di legge, un pregiudizio concreto ed attuale e non già soltanto potenziale. Ed infatti, al giudice è inibito di risolvere questioni soltanto teoriche, ai fini di una pronuncia dal contenuto astratto e congetturale, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, non essendo ammissibili questioni interpretative di norme in astratto, al di fuori di una controversia nella quale la pretesa azionata sia in concreto contrastata, con la conseguente necessità dell'intervento del giudice per il conseguimento del risultato utile che la parte in tal modo intende perseguire (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2057 del 2019, n. 6749 del 2012, n. 15355 del 2010). Il processo può essere utilizzato, di regola, solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Si è precisato che non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto, né sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (cfr. Cass. n. 27691 del 2011, SU n. 27187 del 2006). La pretesa di accertamento del diritto a mutare i caratteri sessuali tramite intervento chirurgico, senza necessità di autorizzazione giudiziale, è formulata in modo astratto (per le ragioni già illustrate) e perplesso, se si considera che la stessa ricorrente, da un lato, afferma che oggi nessuna persona trans ottiene un intervento in assenza di una sentenza di autorizzazione passata in giudicato (pag. 10 del ricorso) e, contemporaneamente, menziona l'orientamento della Cassazione penale (sez. V, n. 7425 del 1987, in fattispecie di vasectomia effettuata da un medico su richiesta consapevole del paziente) che esclude il reato di lesioni gravissime (pag. 8 del ricorso). Essa si risolve, in definitiva, nella richiesta di un parere sulla più corretta interpretazione della norma nazionale, non finalizzato – come si è detto - alla tutela del diritto in concreto azionato nel giudizio. La valutazione del Tribunale di non rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale è, pertanto, condivisibile. Analogamente non si può accogliere l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che è riferita a una questione (relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione in tema di parità di trattamento tra uomo e donna e condotte discriminatorie) non rilevante nella fattispecie. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Oscuramento dei dati personali.