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10 marzo 2022
Escluse le liste elettorali che non garantiscono la parità di genere anche nei piccoli comuni

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell'esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi.

La Redazione

Le norme relative alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 62 del 10 marzo, pronunciando sulla costituzionalità delle liste elettorali comunali che non rispettano la parità di genere.

Si osserva che la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. E quest'obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, anche se per essi la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni più piccoli è dunque inefficace e perciò inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La soluzione al problema è stata trovata nell'esclusione delle liste in questione, rimedio costituzionalmente adeguato e coerente con il tessuto normativo.