Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza in commento, rigettando il ricorso dei debitori di una banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario.
Gli attuali ricorrenti proponeva opposizione al precetto intimato da una banca che si assumeva creditrice degli intimati in forza di un contratto di mutuo ipotecario.
La Corte d'Appello di Trento respingeva l'opposizione sostenendo che non era stato determinato un superamento del tasso di soglia, dal momento che ai fini...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14 luglio 2018 la Corte di appello di Trento, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da V. L. H. bank AG - ora H. V. Bank AG - ha respinto l'opposizione a precetto proposta da P.P. e D.P. e ha dichiarato il primo debitore nei confronti della banca della somma di euro 198.269,39, oltre interessi. P. e P. avevano proposto opposizione al precetto intimato da V. L. H. bank, che si assumeva creditrice degli intimati in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato 18 marzo 2005. Il Tribunale di Bolzano aveva pronunciato in primo grado sentenza reputando usurario l'interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo; la Corte di appello ha ritenuto, invece, che non si fosse determinato un superamento del tasso soglia, giacché ai fini dell'usura andava considerata la maggiorazione media per il ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali.
2. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte tridentina P.P. e D.P. hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo.
3. H. V. Bank AG ha resistito con controricorso.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 23516/2021 del 27 agosto 2021, resa all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 16 febbraio 2021, la Corte ha ritenuto di dover disporre la trattazione della controversia all'odierna udienza pubblica.
Motivi della decisione
1. Il ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte di appello determinato, e in concreto applicato, il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di mutuo in violazione dell'art. 2, comma 1 e comma 4, della legge n. 108 del 1996 e dell'art. 2, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2004 in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali, con conseguente omessa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. Hanno all'uopo dedotto che il parametro del 2,1%, quale maggiorazione media degli interessi corrispettivi rilevata statisticamente, «non può in alcun modo essere utilizzato per 'costruire' un tasso soglia alternativo, specifico degli interessi moratori»; che la Corte distrettuale aveva erroneamente impiegato tale coefficiente numerico per operare la maggiorazione del tasso soglia, anziché del tasso effettivo globale medio (TEGM); che, in conseguenza dell'inesattezza del metodo di calcolo adottato, il giudice del gravame aveva mancato di fare applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., che sanzionerebbe con una pena civile, consistente nella trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, la pattuizione di interessi usurari.
2. La controricorrente ha argomentato l'infondatezza dell'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso va respinto.
4. A mente della sentenza della Sezioni Unite di questa Corte n. 19597 del 18/09/2020 la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato.
5. La Corte di appello di Trento, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto. E', invero, pacifico in causa che il tasso soglia dell'usura è stato determinato applicando al contratto di mutuo bancario, stipulato con atto notarile dell'8 marzo 2005, il TEGM rilevato dal D.M. Mef 17 dicembre 2004, in vigore dal primo gennaio 2005 al 31 marzo 2005; e che tale decreto conteneva la rilevazione della maggiorazione media per i casi di ritardato pagamento nella misura media del 2,1 punti percentuale; di talché, essendo il tasso di mora contrattualmente previsto, pari al 7,875%, la soglia dell'usura non risultava superata, atteso che il TEGM complessivo era nella specie pari al 7,890% (5,79% per gli interessi corrispettivi, maggiorato per l'appunto del 2,1% per gli interessi moratori). Peraltro, per giungere al tasso soglia, il TEGM (nel caso di specie, il TEGM + 2,1 % di maggiorazione per la mora) andava inoltre incrementato della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 de 1996, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011 (art. 8, comma 5, lett. d).
6. La soccombenza regola le spese.
7. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna P. P. e P.D. a rifondere a H. V. Bank AG le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.