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11 marzo 2022
Milleproroghe 2022: gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti
I comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno.
La Redazione
L'articolo 3, comma 5-quinques della Legge 25 febbraio 2022 n. 15 , di conversione in legge, introdotto dalla Camera dei deputati, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
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La Tari è la tassa comunale sui rifiuti, introdotta nel 2014 per sostituire le precedenti imposte sui rifiuti che hanno generato non pochi problemi di applicazione e di interpretazione, quali la TIA e la TARES. |
Tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 . Il citato comma 683 dispone, tra l'altro, che «il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».
Come sottolineato dal Dossier del Senato del 23 febbraio 2022 (D.L. n. 228/2021 - A.S. n. 2536), l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 ) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del Bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali.
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Si ricorda altresì che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025. |
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