Differentemente da quanto accade con l'affidamento pre-adottivo, i collocatari extra-familiari che abbiano instaurato un rapporto genitoriale col minore possono rappresentarne in giudizio gli interessi.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. L'Avvocato NEN n.q. di curatore speciale della minore GP. ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui la Corte d'Appello di Potenza, in accoglimento del reclamo proposto dagli intervenuti PG CV nonni paterni della minore, ed in riforma del provvedimento impugnato emesso dal locale tribunale per i minorenni - che aveva invece respinto l'istanza, proposta dai genitori ed i familiari paterni, nonni e zia, confermando l'affido etero-familiare della minore senza limiti di tempo e con interruzione degli incontri protetti con la madre - ha affidato in via provvisoria la piccola G ai nonni per due anni prorogabili, incaricando il servizio sociale del Comune di Padula di far pervenire dettagliate informazioni al tribunale per i minorenni di Potenza e prescrivendo che la madre, GS ., effettuasse un percorso a supporto della capacità genitoriale.
2. La ricorrente deduce con il primo motivo, per il disposto rientro della minore nella famiglia di origine, la violazione dell'art. 2 della legge n. 149 del 2001, dell'art. 8 della "Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" e dell'art. 18 della "Convenzione di New York sui diritti del fanciullo", per non avere la corte di merito correttamente apprezzato l'insussistenza tra minore e nonni di rapporto alcuno e tanto nella non idoneità educativa di questi ultimi, per un accertamento che era mancato nella decisione impugnata.
3. Con il secondo motivo la ricorrente fa vale.re la violazione dell'art. 5 comma 1 della legge n. 184 del 1983 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Al procedimento non avevano partecipato gli affidatari della minore ai quali non era stato neppure notificato l'atto introduttivo del giudizio camerale.
4. Il secondo motivo è fondato e, nel suo preliminare rilievo, assorbe anche il primo. Va data continuità applicativa al principio, che già affermato da questa e per il quale: "gli affidatari di minori·, ex art. 5, c.1, l. n. 184 del 1983 (affido etero-familiare), così come sostituto dalla l. n. 173 del 2015, devono essere convocati a pena di nullità anche nei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore oltre a poter rivolgere segnalazioni o richieste al Pubblico Ministero affinché attivi il procedimento de potestate ma non hanno la qualità di parti dal momento che il nuovo regime giuridico dell'affido non incide direttamente sulla norma (art. 336 c.c.) che individua i soggetti legittimati ad agire. Essi, tuttavia, sono legittimati a far valere la violazione degli artt. 315 bis e 336 bis c.p.c. per la mancata audizione del minore nel medesimo procedimento, in quanto tale censura attiene al diverso aspetto della proroga dell'affidamento etero-familiare per cui hanno presentato richiesta" (Cass. 10/07/2019, n. 18542), ha trovato nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, più ampio riconoscimento. Si è così precisato che l'art. 5 comma 1 della L n.184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 nella parte in cui prevede che "affidatario o l’eventuale famiglia colloca/aria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", è riferito esclusivamente all'affidamento extrefamiliare, disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all’affidamento preadottivo", nel rilievo che, "la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita dall’esigenza di tutelare quei minori che, a causa dei lungo protrarsi dell'affidamento extrafamiliare, per il permanere della .situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare ai giudizio per rappresentare gli specifici interessi de. minore" (Cass. 09/04/2021, n. 9456). Nella ratio da ultimo indicata, per affinamento del precedente principio, la partecipazione da parte degli affidatari al giudizio avente ad oggetto l'affido extrafamiliare, istituto inteso quale soluzione "ponte", volto a far fronte a situazioni di reversibile difficoltà della famiglia di biologica, è determinata dalla necessità di tutelare le ragioni del minore, i cui specifici interessi gli affidatari sono i grado di rappresentare al giudice, con conseguente loro legittimazione alla partecipazione al giudizio che ben può essere sollecitata, nell'indicata loro veste, anche dal rappresentante del minore stesso.
5. In accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la Corte cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Potenza, in altra composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del giudizio di legittimità. Dati oscurati.
P.Q.M.
La Corte cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Potenza, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identi6cativi in caso di diffusione del presente provvedimento.