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14 marzo 2022
Non spetta l’assegno alimentare al lavoratore no vax sospeso

La disciplina sull'obbligo vaccinale prevede infatti, nei casi di inadempimento, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti, ivi incluso l'assegno alimentare.

La Redazione
Il Consiglio della Giustizia amministrativa della Regione siciliana, con il decreto 92 del'11 marzo 2022, si è pronunciato sul procedimento inerente la sospensione di un militare dal servizio per inadempimento dell'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anticovid.
 
La Terza Sezione ha chiarito che la disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso violazione dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione o altri emolumenti.
 
Dal tenore letterale della norma si evince che la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio, e poiché trattasi di disciplina speciale non è consentita l'estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio. Qualora il giudice di primo grado intenda dubitare della costituzionalità della previsione, essa non può essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale. Non è infatti permessa la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale poiché in via alternativa si tratterebbe di una non consentita disapplicazione della legge.
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