Il curatore dell'eredità giacente è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ma non rientra nell'elenco dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.
La vicenda trae origine dalla rinuncia dei chiamati all'eredità all'accettazione della medesima, a seguito della quale veniva aperta apposita procedura di eredità giacente di fronte al Tribunale di Milano. La dichiarazione di successione veniva poi modificata mediante un nuovo modello dichiarativo, inserendovi le passività gravanti sull'eredità stessa che...
Svolgimento del processo
In data 28.9.2021 l'Aw. (omissis) presenta ricorso riguardante "la procedura di Eredità giacente di (omissis) (deceduto il 9 gennaio 2016), incardinata dinanzi al Tribunale di Milano, rappresentata e difesa dall'Aw. (omissis), come da autorizzazione/nomina del Tribunale di Milano, Giudice Dott. (omissis) ". Nel ricorso parte attrice chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione ed irrogazione delle sanzioni n. (omissis), notificato in data 11.06.2021. Costituendosi in giudizio la parte resistente sosteneva la legittimità del proprio operato. In data odierna viene discusso il ricorso. Il Collegio decide il reclamo.
Fatto: in data 09.01.2026 è deceduto il Sig. (omissis). A fronte della rinuncia dei chiamati all'eredità all'accettazione della stessa, è stata aperta la procedura di eredità giacente dinanzi al Tribunale di Milano. La dichiarazione di successione che è stata presentata e classificata al n. (omissis) è stata poi modificata attraverso un nuovo modello dichiarativo, inserendo passività gravanti sull'eredità e riguardanti debiti erariali garantiti da ipoteca (per E 13.150,05).
Motivi della decisione
Questa Commissione, letto il ricorso e le memorie allegate, udite le parti "da remoto" ritiene che le lamentele sollevate dal ricorrente sono da prendere in considerazione.
L'atto impugnato è quindi da annullare: l'eredità è ancora giacente perché nessuno non l'ha ancora accettata. È vero che a norma dell'art. 28 del TUS, il curatore della eredità giacente è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, ma non rientra, giusto quanto disposto dall'art. 36 del TUS nel novero dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, atteso che detta norma li identifica negli eredi, nel coerede che abbia accettato con beneficio di inventario e nei chiamati all'eredità in possesso dei beni ereditati. Il Curatore dell'eredità giacente non è certamente il possessore dei beni, mobili ed immobili, facente parte dell'asse ereditario e, risulta che, al momento dell'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato, nessun soggetto avesse il possesso di alcun bene.
È quindi evidente che il Curatore della eredità giacente, nella quale non vi sono chiamati all'eredità, come nel caso che ci occupa, non può essere in alcun modo chiamato a rispondere della imposta.
P.Q.M
La Commissione accoglie il ricorso. Spese a carico soccombente E 1.500,00.