L'articolo 6, comma 3-
bis della Legge 25 febbraio 2022 n. 25, di conversione in legge, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, del
Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), stabilisce che l'adeguamento alla normativa antincendio di edifici,
locali e strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica deve essere completato entro il 31 dicembre 2024.
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Nello specifico il comma 3-bis novella l'articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016, il quale prevede proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca. La disposizione prevede che il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle Università e delle istituzioni dell'AFRAMC (alta formazione artistica, musicale e coreutica) per i quali non si è provveduto a tale adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024.
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Oltre a ciò, l'art. 6 comma 3-
ter, (
L. n. 25/2022), demanda ad un decreto ministeriale la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli
edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024. Nello specifico, la nuova disposizione novella l'articolo 4 del
decreto-legge n. 244 del 2016, il quale prevede proroghe di termini in materia di
istruzione,
università e
ricerca.
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Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca: i) la definizione di idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento; ii) l'individuazione di scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. La disposizione fa salvo il termine del 31 dicembre 2024 di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
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Infine, l'art. 7, comma 4-
ter, (
L. n. 25/2022), previsto per l'adeguamento della normativa antincendio degli
immobili del Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché delle sedi degli altri Ministeri vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, con una novella all'articolo 1, comma 567, della Legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), si differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è prevista la conclusione dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli immobili individuati a seguito di una specifica ricognizione effettuata dal Ministero della cultura riguardante tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché le sedi degli altri Ministeri oggetto di vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Nello specifico, l'articolo 1, comma 567, stabilisce che il Ministero e gli altri Ministeri che hanno in uso i richiamati immobili provvedono alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della citata ricognizione.
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