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15 marzo 2022
Legge “Dopo di noi”: agevolati i conferimenti attuati mediante atti mortis causa
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni della legge "Dopo di Noi" agli atti mortis causa.
La Redazione
L'istante evidenzia che sua figlia Tizia è affetta fin dall'infanzia da disabilità grave e invalidante e sottoposta a tutela legale da parte della madre, coniuge dell'Istante. Tizia risulta già intestataria di vari beni (immobili e titoli) la cui gestione è soggetta, come per legge, alle prescritte autorizzazioni del Giudice Tutelare. Nel caso di specie, l'Istante rappresenta di essere intenzionato, congiuntamente al proprio coniuge, a costituire un "fondo speciale" avente come beneficiaria esclusiva la figlia. Inoltre, l'Istante e il coniuge intendono ripartire mortis causa i loro beni tra tutti i figli, facendo sì che le attribuzioni a favore della figlia avvengano mediante conferimento al costituendo "fondo speciale", in modo da evitare che tali beni vengano nuovamente assoggettati al regime dell'interdetto e vadano ad incrementare i beni già gestiti nell'interesse e a beneficio della figlia dal gestore del fondo speciale in affidamento fiduciario.
 
Ciò posto, l'Istante con il presente interpello 103 dell'11 marzo 2022 ha chiesto al Fisco se la disposizione dell'articolo 6 della Legge n. 112 del 2016, che stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i conferimenti a favore di fondi speciali, sia applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa.

precisazione

La Legge n.112/2016 “Dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali. Obiettivi sono, altresì, la protezione, la cura, l'assistenza, la deistituzionalizzazione, l'autonomia e l'indipendenza delle persone disabili.

Premesso quanto innanzi esposto, il Fisco ritiene possibile applicare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 6 della Legge n. 112 del 2016, con riferimento agli atti con cui i beni e diritti vengano destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata con un atto mortis causa mediante il quale l'Istante e il coniuge, in sede di successione, dispongano a favore del predetto fondo speciale.

precisazione

In particolare, l'Agenzia dell'Entrate ritiene che tale soluzione tiene conto prioritariamente del dato testuale dell'articolo 6 della Legge n. 112 del 2016 che richiama genericamente i beni e i diritti «conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del c.c. ovvero destinati a fondi speciali» senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.

Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.
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