L'istante evidenzia che sua figlia Tizia è affetta fin dall'infanzia da disabilità grave e invalidante e sottoposta a tutela legale da parte della madre, coniuge dell'Istante. Tizia risulta già intestataria di vari beni (immobili e titoli) la cui gestione è soggetta, come per legge, alle prescritte autorizzazioni del Giudice Tutelare. Nel caso di specie, l'Istante rappresenta di essere intenzionato, congiuntamente al proprio coniuge, a costituire un "fondo speciale" avente come beneficiaria esclusiva la figlia. Inoltre, l'Istante e il coniuge intendono ripartire mortis causa i loro beni tra tutti i figli, facendo sì che le attribuzioni a favore della figlia avvengano mediante conferimento al costituendo "fondo speciale", in modo da evitare che tali beni vengano nuovamente assoggettati al regime dell'interdetto e vadano ad incrementare i beni già gestiti nell'interesse e a beneficio della figlia dal gestore del fondo speciale in affidamento fiduciario.
Ciò posto, l'Istante con il presente interpello 103 dell'11 marzo 2022 ha chiesto al Fisco se la disposizione dell'articolo 6 della Legge n. 112 del 2016, che stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i conferimenti a favore di fondi speciali, sia applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa.
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La Legge n.112/2016 “Dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali. Obiettivi sono, altresì, la protezione, la cura, l'assistenza, la deistituzionalizzazione, l'autonomia e l'indipendenza delle persone disabili.
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Premesso quanto innanzi esposto, il Fisco ritiene possibile applicare l'
esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'
articolo 6 della Legge n. 112 del 2016, con riferimento agli atti con cui i beni e diritti vengano destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata con un atto
mortis causa mediante il quale l'Istante e il coniuge, in sede di successione, dispongano a favore del predetto fondo speciale.
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In particolare, l'Agenzia dell'Entrate ritiene che tale soluzione tiene conto prioritariamente del dato testuale dell'articolo 6 della Legge n. 112 del 2016 che richiama genericamente i beni e i diritti «conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del c.c. ovvero destinati a fondi speciali» senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.
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Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti
mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti
mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.