La manomissione dell'impianto costituisce un evento che di per sé causa una segnalazione di anomalia alla centrale della società di vigilanza, dunque chi rileva l'anomalia dovrebbe attivare un sopralluogo immediato presso il sito interessato, a prescindere dall'inserimento o meno dell'allarme.
La vicenda trae origine dal furto verificatosi presso la villa dei due coniugi attori, i quali si erano recati al mare senza inserire il sistema di allarme posto a protezione dell'abitazione. Una volta scoperto il furto, i due si rivolgevano al Tribunale di Pistoia per chiedere la condanna della società di vigilanza privata al risarcimento dei danni subiti per via della sottrazione di...
Svolgimento del processo
I coniugi EM e MC subirono un furto, nella notte tra il 11 e il 12 agosto 2007, nella loro abitazione di Agliana (PT), consistente in una villa circondata da un giardino, mentre erano assenti (si erano recati al mare) e nessuno era presente in casa. La villa era protetta con un sistema di allarme, facente capo alla centrale operativa della GV S.r.l. (ora GV S.r.l.). Il furto venne scoperto il giorno 12 agosto 2007, da un dipendente dei coniugi. I coniugi M e C convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia la società di vigilanza privata al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della sottrazione dei gioielli e dei valori, custoditi nella cassaforte della loro abitazione, quantificandoli in oltre duecentocinquantamila euro. La società di vigilanza si costituì ritualmente in giudizio, chiese il rigetto della domanda risarcitoria e comunque la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, all'epoca denominata YK Insurance e in seguito, BH International Insurance Limited (d'ora in prosieguo: B Ltd). La compagnia assicuratrice si costituì in giudizio e contestò la domanda. Il Tribunale di Pistoia, istruita la causa con prove per testi e consulenza tecnica di ufficio sul funzionamento del sistema di allarme, con sentenza n. 3638 del 17/01/2011, dichiarò la nullità della clausola di cui all'art. 12 della polizza assicurativa, per vessatorietà (ma il punto non rileva più in causa in questa fase di legittimità) e rigettò la domanda dei coniugi M-C condannandoli all'integrale pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia proposero appello i coniugi M-C. Nel ricostituito contraddittorio, delle parti la Corte di Appello di Firenze, con sentenza non definitiva n. 1639 del 14/07/2017, affermò una responsabilità concorrente della GV S.r.l. di un terzo (1/3) e dei coniugi M-C in misura in misura di due terzi (2/3) nella verificazione degli eventi e dispose, con separata ordinanza, procedersi a ulteriore prova per testi, in ordine al valore dei gioielli custoditi nella cassaforte dell'abitazione. Espletata la prova per testi la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza definitiva n. 1467 del 21/06/2018, ha condannato il GV S.r.l. al pagamento in favore della C e del M della somma di euro trentamila, oltre interessi dalla sentenza al saldo e ha condannato B Ltd a tenere indenne la GV S.r.l. nel limite di oltre euro venticinquemila (€ 25.822,84) oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Avverso le sentenze non definitiva e definitiva propone ricorso la GV S.r.l. con atto affidato a cinque motivi. Resistono i coniugi C e M con controricorso, che contiene ricorso incidentale basato su quattro motivi. La GV S.r.l. resiste con proprio controricorso al ricorso incidentale dei coniugi C e M. La B Ltd propone controricorso, con ricorso incidentale avverso il ricorso incidentale dei coniugi C e M, pure articolato su quattro motivi. I coniugi C e M resistono al ricorso incidentale della B Ltd. La sola B Ltd ha depositato memoria, in ambito telematico, per l'adunanza camerale partecipata del 20 dicembre 2021, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
I motivi del ricorso principale della GV S.r.l. censurano come segue le pronunce della Corte territoriale. I primi tre motivi di ricorso della GV S.r.l. sono rivolti contro la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Firenze e si articolano per n. 5 il primo e per n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. il secondo e il terzo, in relazione agli artt. 1223 cod. civ. e 345 e 356 cod. proc. civ. Il primo mezzo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo al servizio di vigilanza «a passaggio espletato>>. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. con riferimento alla valutazione di inadempimento, nonché dell'art. 1223 cod. civ. con riguardo al nesso di causalità. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e dell'art. 356 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello ammesso nuovi mezzi istruttori non necessari ai fini del decidere. Il quarto e il quinto motivo sono rivolti contro la sentenza definitiva della Corte territoriale e sono formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 codice di rito in relazione agli artt. 2729, 1226 e 13;21 cod. civ. Essi più specificamente deducono: il quarto motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. e dell'art. 1226 cod. civ. sull'applicazione del criterio della prova presuntiva e della valutazione equitativa per la quantificazione del danno riconosciuto in favore dei coniugi M-C e il quinto mezzo violazione e falsa applicazione dell'art. 1321 cod. civ., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al calcolo della franchigia assicurativa. I motivi primo e secondo del ricorso avverso la sentenza non definitiva sono esclusivamente fattuali, anche laddove denunciano violazione e falsa applicazione delle norme in tema di inadempimento e nesso di causalità (artt. 1218 e 1223 cod. civ.), in quanto tendenti a ottenere una diversa qualificazioni dei fatti rilevanti, che la Corte territoriale ha, viceversa, compiutamente ricostruito, anche sulla base della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado e effettuata sul sistema di allarme. Le risultanze della consulenza tecnica di ufficio non risultano essere state specificamente contestate in primo grado, né censure rilevanti appaiono mosse in grado di appello, cosicché deve ritenersi corretta l'affermazione giudizio e circa il fatto che, come esposto dal consulente d'ufficio, il sistema di allarme dell'abitazione dei M-C non risultava funzionante, a prescindere dal fatto che coniugi prima di allontanarsi, per recarsi al mare, lo avessero inserito, ossia l'avessero attivato, in quanto lo svitamento (ad opera dei ladri) dell'antenna era evento che di per sé aveva causato la segnalazione di un'anomalia alla centrale della società di vigilanza, con la conseguenza che questa, ovvero il personale che ivi l'aveva rilevata (come risulta documentalmente e comunque affermato dalla Corte d'appello con affermazione non censurata) avrebbe dovuto attivare un immediato sopralluogo da parte del personale addetto ai controlli sul campo dei siti da sorvegliare. In breve: l'allarme, anche se non inserito, avrebbe dovuto comunque segnalare la manomissione dello stesso impianto che lo avrebbe dovuto attivare. Il terzo mezzo avverso la sentenza non definitiva, imperniato sugli artt. 345 e 356 cod. proc. civ., relativo all'ammissione della prova testimoniale è inammissibile, sia in quanto non riporta le parti salienti del verbale di causa dell'udienza davanti alla Corte di Appello dal quale dovrebbe risultare che la richiesta della prova per testi non era stata reiterata dai coniugi C-M, sia in quanto non censura adeguatamente l'affermazione della sentenza non definitiva d'appello relativa all'ammissibilità della prova testimoniale con la teste pp (pag. 7, in fine, della sentenza). Risulta, inoltre, dalle conclusioni dei coniugi C-M , riportate alla c. pag. 2 della sentenza non definitiva, che la richiesta di brava per testi, con Indicazione in tal senso della P, sulla circostanza relativa all'acquisto dei gioielli, era stata ritualmente riproposta e il verbale di causa, dal quale evidentemente le conclusioni sono state tratte, o nel quale risultano richiamate le conclusioni formulate in atto di citazione d'appello, non è stato impugnato per querela di falso dalla GV S.r.l. Il quarto motivo del ricorso principale, rivolto avverso la sentenza definitiva è inammissibile: la Corte di Appello ha fatto corretto uso del ragionamento per presunzioni ai fini della ritenuta sussistenza dell'asportazione dei gioielli dalla cassaforte e la censura mossa in ordine all’ utilizzo delle presunzioni (prova del fatto certo, consistente nell'acquisito dei gioielli, conseguente prova della loro sottrazione, prova del fatto incerto) non è adeguatamente formulata: (Cass. n. 3541 del 13/02/2020 Rv. 657016 - 01): «In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.». Apodittica è la censura relativa alla liquidazione equitativa, atteso che la Corte territoriale ha, una volta ritenuto provato il danno, proceduto alla liquidazione sulla base degli elementi fattuali in suo possesso (prova dell'acquisito dei gioielli, esistenza di una cassaforte, scassinata durante il furto, esistenza di un sistema d'allarme, sebbene non adeguatamente messo in funzione), stimandolo in complessivi euro novantamila e riconoscendo ai C-M euro trentamila, ossia un terzo dell'ammontare complessivo, in e considerazione del loro ritenuto (e preponderante) concorso colposo. La censura, anche con riferimento alla prospettiva dell'applicazione dell'art. 1226 cod. civ. (sul quale si rinvia alla giurisprudenza di questa Corte e segnatamente a Cass. n. 02831 del 05/02/2021 Rv. 660522 - 01 e Cass. n. 1636 del 2/01/2020 Rv. 656592 - 02) è fattuale, più che di diritto. La Corte d'appello ha, sul punto, motivato, in adesione, sebbene non espressamente enunciata, all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 113 O del 16/05/2006 Rv. 591233 - 01 e più di recente Cass. n 04310 del 22/02/2018 Rv. 647811 - 01): «Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l'entità', ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa». L’ultimo motivo, il quinto, del ricorso principale è di oscura esposizione. Esso concerne l'applicazione della franchigia assicurativa ma non è adeguatamente esposto, sia in termini fattuali, riducendosi a meno di una facciata, che di diritto, poiché si limita a richiamare l'art. 1321 cod. civ., nella prospettiva della violazione o falsa applicazione, ma null'altro se non che la Corte territoriale imponendo il pagamento dell'importo di euro trentamila avrebbe mal operato, in quanto avrebbe calcolato per difetto la franchigia assicurativa: invero nell'esposizione del motivo non si ravvisano elementi di violazione dell'autonomia contrattuale delle parti. Il quinto mezzo è, quindi, inammissibile. Il ricorso principale della GV S.r.l. è infondato e inammissibile e, pertanto, è rigettato. Il ricorso incidentale dei coniugi C e M censura con quattro motivi la pronuncia della Corte territoriale, e segnatamente della sentenza non definitiva, avverso la quale sono rivolti i primi tre motivi e della sentenza definitiva, censurata dal quarto e ultimo mezzo, ed è articolato come segue. Il primo mezzo muove censure di omesso esame di fatto controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e si incentra sulla motivazione della sentenza non definitiva per omesso esame del contratto di vigilanza privata e per violazione del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1375 cod. civ., ossia violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede. Il motivo è infondato ove non inammissibile: sotto le spoglie della deduzione dell'omesso esame muove censure di carattere fattuale in relazione ai controlli notturni che la società di vigilanza si era obbligata contrattualmente ad effettuare. Il motivo non coglie i punti salienti della sentenza non definitiva, che ha ritenuto sussistente i profili di colpa, e quindi, l'inadempimento della società di vigilanza indipendentemente dall'effettuazione dei controlli periodici di notte (i cd. giri), in quanto ha ritenuto assorbente la circostanza che nonostante l'anomalia del sistema d'allarme la vigilanza sul posto non fosse stata immediatamente e nuovamente disposta - anche al di là dei passaggi del personale preposto ai cd. giri - da parte degli addetti della centrale di vigilanza alla quale era pervenuto il segnale di anomalo funzionamento del sistema di allarme. Il motivo è, inoltre, inammissibili laddove non riporti passi salienti dell'atto di citazione, dai quali dovrebbe risultare che la mancata effettuazione di un adeguato controllo a vista era stata denunciata sin dalla prima fase del giudizio. Il secondo motivo denuncia invalidità della sentenza non definitiva per violazione del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1176, 1218, 1227, 1375 e 145B cod. civ., e si e concentra sull'inadempimento della GV S.r.l. agli obblighi contrattuali. Il terzo motivo insiste ancora sull'invalidità della sentenza non definitiva per violazione del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1227 cod. civ. e pone ancora censura di omesso esame di fatto decisivo. I detti due motivi, ossia il secondo e il terzo, possono essere congiuntamente scrutinati. Essi sono entrambi infondati, in quanto, come già detto sul primo, chiedono il riesame delle circostanze di fatto e comunque degli apprezzamenti e valutazioni propri del giudice di merito in punto di mancato inserimento, da parte dei coniugi M-C, al momento di lasciare la propria abitazione, del sistema di allarme e di incidenza di detto mancato inserimento sull’eziologia complessiva dei fatti. E', invero, incontroverso che l'allarme non era stato attivato, o meglio, inserito dai coniugi al momento dì lasciare la villa e ciò volutamente, ma è altrettanto incontroverso che il sistema di allarme, anche se non inserito, avrebbe dovuto comunque segnalare eventuali anomalie, quali la disattivazione dell'antenna trasmittente. La Corte di appello ha adeguatamente esposto, facendo corretto uso delle risultanze documentali e testimoniali di causa, le ragioni in base alle quali ha ritenuto preponderante, nella misura di due terzi (2/3 si veda pag. 7 della sentenza non definitiva) il comportamento dei M-C nella verificazione dell'evento, considerando che se il sistema di allarme fosse stato correttamente inserito esso avrebbe senz'altro segnalato l'effrazione a mezzo della quale i ladri si erano introdotti nella villa. Il ragionamento controfattuale è stato correttamente effettuato dalla Corte di Firenze e le censure mosse con il secondo e il terzo e motivo dell'incidentale dei coniugi M-C non colgono nel segno. Il secondo e il terzo mezzo sono, pertanto, rigettati. Il quarto e ultimo mezzo deduce invalidità della sentenza definitiva per violazione del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1226 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile in quanto anche esso, sotto le spoglie della violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto, richiede un diverso apprezzamento di elementi fattuali e la nuova effettuazione alle valutazioni che sono state motivate dai giudici di appello sulla base dei dati in loro possesso e comunque nell'ambito del loro potere di sindacato dei fatti. La censura del ricorso incidentale si incentra sul solo peso delle circostanze e sulla stima del danno, ma non censura adeguatamente il ragionamento in diritto. Il ricorso incidentale dei coniugi M-C è, nel riscontro di ipotesi di infondatezza e di inammissibilità delle censure, rigettato. La B Ltd censura con ricorso incidentale la sentenza non definitiva e quella definitiva, con tre motivi avverso la prima e uno avverso la seconda. Il primo mezzo deduce: omessa motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'attività di vigilanza concretamente espletata dalla Il GV S.r.l. e in ogni caso, violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. con riguardo all'accertato preteso colpevole inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della medesima società con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. con riguardo all'accertata sussistenza di un nesso causale fra (preteso) inadempimento e danno, con riferirne to all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il terzo mezzo dell'incidentale di B Ltd afferma violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 356 cod. proc. civ., per aver la Corte d'Appello ammesso nuovi mezzi istruttori non necessari ai fini del decidere. Il quarto motivo si incentra sulla sentenza definitiva della Corte d'appello di Firenze e pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 1226 e 2697 cod. civ., in relazione alla sussistenza dei requisiti della prova presuntiva e in relazione alla valutazione equitativa del danno. I motivi del ricorso incidentale della B si conformano sulla posizione della GV S.r.l. e nulla aggiungono, salvo richiedere anche es i una nuova valutazione dei fatti, specie avuto riguardo al quarto motivo, relativo alla valutazione equitativa, che è stato già ampiamente disatteso nella parte di motivazione relativa al ricorso principale della il GV S.r.l. laddove è posto il tema della valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e alla quale si rinvia. Ugualmente deve rinviarsi alle parti di questa ordinanza in punto di valutazione delle rispettive condotte (dei coniugi M-C e della società di vigilanza), nonché in punto di apprezzamento e valutazione dei fatti e di uso del ragionamento presuntivo. Il ragionamento censorio di B Ltd è peraltro aspecifico laddove richiama la testimonianza di uno dei vigilanti (lo I) ma non indica esattamente dove e quando l'insufficienza della motivazione sia stata adeguatamente prospettata. Ancora, con riferimento alle censure mosse sulla base degli artt: 345 e 356 cod. proc. civ. si richiama quanto già esposto, in questa stessa ordinanza, sull'identica censura (motivo) del ricorso principale. Il ricorso incidentale della società assicuratrice è, pertanto, rigettato. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale della GV S.r.l. sia i ricorsi incidentali dei coniugi C e M e della BH Limited. Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'esito della causa, che si è conclusa con reciproci profili di soccombenza di tutte le parti, ricorrente principale e incidentali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto dei ricorsi principale e incidentali, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di entrambe le parti controricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuti (Sez. Un. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
rigetta tutti i ricorsi; compensa tra le parti le spese di lite di questa fase di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle parti controricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.