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15 marzo 2022
Il Consiglio di Stato sull’accesso alle cartelle Equitalia non più disponibili

Qualora la copia dell'atto richiesta dal contribuente non sia concretamente disponibile, l'Amministrazione concessionaria, che ha l'obbligo di tenere traccia dei documenti, deve rilasciare una attestazione che ne giustifichi l'inesistenza.

La Redazione
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 14 marzo 2022, si è pronunciato sul diritto d'accesso del contribuente alla cartella di pagamento Equitalia qualora la stessa non sia più disponibile.
 
L'Adunanza Plenaria ha posto come punto di partenza l'art. 26 del d.P.R. 602/1973, disciplina speciale regolante la materia, secondo cui «il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione». E' quindi la concessionaria amministrazione che deve conservare il documento e detenerlo ai fini dell'accesso, e che circoscrive temporalmente gli obblighi di conservazione, individua i titolari del diritto d'accesso nelle parti del rapporto tributario (contribuente e amministrazione).
 
Posto ciò, una volta dematerializzati i ruoli in forza delle riforme legislative la cartella è divenuto un documento estratto a mezzo stampa dal ruolo informatico, secondo un modello predeterminato in sede regolamentare nei suoi contenuti e nel suo standard. E poiché il sistema informatico attuale permette la stampa di un unico originale, anche per evitare errori e usi dolosi, l'unica alternativa di conservazione dell'atto ad ora disponibile è la copia della cartella.
Ne discende la necessità di un'azione informatica o umana che consenta di tenere traccia fedele e conforme del detto originale. Certamente può trattarsi di una copia digitale, ossia il prodotto di una copia generata direttamente dal sistema informatico oppure scannerizzata dall'operatore a valle della stampa, ma dev'essere la riproduzione conforme dell'atto, non essendo possibile, ai fini dell'accesso, adempiere alla richiesta a mezzo del rilascio di un estratto di ruolo, ossia della mera stampa di dati estrapolati dal ruolo ma non “organizzati” in cartella. 
 
La mancata predisposizione di un assetto organizzativo che consenta il rilascio della copia a suo tempo notificata direttamente a mezzo posta costituisce quindi una prassi contrastante con l'art. 26 sopra citato, e dunque i concessionari dovranno porre rimedio con i necessari adattamenti e le opportune misure organizzative, anche in forza del principio che correla all' “obbligo” di detenere (e non alla concreta detenzione) il diritto d'accesso.

precisazione

In caso di indisponibilità della copia della cartella suscettibile di ostensione il concessionario dovrà rilasciare specifica attestazione della mancata detenzione della cartella, avendo cura di specificarne le cause, essendo evidente che l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità.