Sbaglia la Corte territoriale ad escludere la responsabilità del Ministero sul rilievo delle scarse conoscenze scientifiche. Per la Cassazione, già negli anni settanta sussisteva in capo all'Amministrazione un preciso obbligo di controllo del sangue utilizzato.
Il Tribunale di Potenza rigettava la domanda degli attuali ricorrenti volta ad ottenere il risarcimento per i danni subiti dalla loro dante causa a seguito di emotrasfusioni dalle quali era derivata l'infezione da virus HBV, HIV e HCV.
In sede di gravame, la Corte territoriale escludeva la responsabilità del Ministero...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
R e RL impugnano, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 659 del 11/12/2020, che ha disatteso l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni subiti dalla loro dante causa MGM a seguito di emotrasfusioni dalle quali era derivata l'infezione da virus HBV, HIV e HCV. L'Avvocatura erariale ha depositato atto di costituzione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 37.5 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Costituzione e dell'art. 2043 cod. civ., della legge n. 296 del 1958, della legge n. 592 ciel 1967 e del d.P.R. n. 1256 del 1971, nonché erronea valutazione dei fatti, motivazione carente e contraddittoria, violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze processuali. Il secondo mezzo ripropone le stesse argomentazioni in diritto del primo e vi somma censura fattuale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, codice di rito, relativa all'omessa valutazione delle trasfusioni ricevute dalla M nell'anno 1998. Il primo mezzo è fondato. La Corte territoriale afferma che all'epoca delle prime trasfusioni effettuate alla M le conoscenze scientifiche e i conseguenti obblighi di controllo non fossero adeguatamente delineati, con conseguente esclusione di responsabilità del Ministero della Salute. L'affermazione è errata, in quanto costituisce oramai costante affermazione di questa Corte alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, che (Cass. n. 24163 del 2019): «.il Ministero della salute è tenuto in adempimento degli obblighi specifici da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. 296 del 1958, art. 1 attribuisce ai Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitati svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. 23/1/2014, n. 1355; e già Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez Un., 11/1/2008, n. 581). A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende(va) ad evitare. Non può pertanto non ritenersi il Ministero della salute tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass. 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente d virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass.,21/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n.1355, Cass., 12/12/2014, n. 26152,·Cass., 4/2/2016, n. 2232,·Cass.,31/ 1O/ 2017,n. 25989).». Deve, pertanto, affermarsi che sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute da MGM nel corso dell'anno 1973 sussisteva in capo al Ministero della Salute un preciso obbligo di controllo del sangue per esse utilizzato, con conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene. Il primo motivo di ricorso è accolto. Il secondo motivo è assorbito. Il ricorso è, pertanto, accolto nei termini sopra precisati. La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. c v., alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. Un. 04315 del 20/02/2020), posto che ne sono requisiti processuali il rigetto o l'inammissibilità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.