La sua notifica, infatti, assume solo il carattere di condizione per la sua efficacia nei confronti delle altre parti.
La Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione di primo grado giudicando gli imputati responsabili delle lesioni personali patite dalla persona offesa, con conseguente condanna alla pena ritenuta equa e al risarcimento dei danni subiti dalla medesima.
Gli imputati propongono ricorso in Cassazione lamentando, tra i motivi di doglianza, la...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di F.S. e di N.S., giudicati responsabili delle lesioni personali colpose patite da D.B. e pertanto condannati alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni subiti dal B.. La vicenda della quale si sono occupati i giudici di merito concerne l'infortunio occorso al B. mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze della F., Presidente del C.d.A. della cooperativa agro-turistico forestale Valle del Serchio Soc. Cooperativa, e sotto la guida del N. Vice presidente del medesimo C.d.A. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il 27.2.2012 il N. ed il B. stavano eseguendo l'abbattimento di due alberi di pino quando uno dei tre pezzi nei quali era stato diviso il primo degli alberi abbattuti, aveva preso a rotolare lungo il pendio scosceso ed aveva investito il B. mentre si trovava presso il secondo fusto da abbattere. A seguito dell'investimento il B. aveva riportato una malattia protrattasi per un tempo superiore a quaranta giorni e l'amputazione della gamba sinistra.
2. F.S. e N.S. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, a mezzo di atto unitario sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avv. G.B.. Con un primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla ammissione delle costituzioni delle parti civili, che si asserisce essere avvenuta in violazione degli artt. 78 ss. cod. proc. pen. perché quelle costituzioni avvennero fuori udienza e quindi avrebbero dovuto essere notificate agli imputati. Nel caso di specie tali notifiche non vennero eseguite o furono tardive·con un secondo motivo si deduce analoga violazione degli artt. 78 e ss. cod. proc. pen., in relazione alla illegittima ammissione delle prove richieste dalle parti civili con il deposito delle liste testi. Il terzo motivo lamenta il vizio della motivazione in relazione alla attendibilità del B., la cui dichiarazione la stessa Corte di appello ha ritenuto presentare delle incongruenze e inficiata dalle domande suggestive del Pubblico ministero. La motivazione cui è ricorsa la Corte di appello per superare tali profili - l'ausilio offerto dalle fotografie in atti - è illogica perché tale documentazione rappresentava lo stato dei luoghi ove era avvenuto l'infortunio quale si era determinato dopo il verificarsi dello stesso e non prima; e perché formula affermazioni che urtano con le osservazioni del consulente ing. Orsini in merito alla collocazione del pino prima del suo rotolamento, escludendo che fosse sorretto dalla forcella che secondo l'accusa lo aveva sostenuto. Anche l'affermazione di una possibile vibrazione del terreno quale causa del rotolamento del tronco è priva di base scientifica e non può valere a superare il contributo esperto. Con il quarto motivo si prospetta il vizio della motivazione per non aver considerato la Corte di appello che il B. si era collocato autonomamente nella posizione che aveva accresciuto i rischi mentre l'art. 20 d.lgs. n. 81/2008 impone al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza. Si contesta poi la motivazione perché da essa non emerge il percorso logico in forza del quale è stata ritenuta la sicura causalità della condotta omissiva attribuita al N.. Quanto alla F., la Corte di appello non ha tenuto conto dei dati forniti con l'atto di appello circa l'incidenza del carattere stagionale dell'impiego del B. sull'attività di formazione del medesimo, che avrebbe richiesto non solo cognizioni teoriche ma anche addestramento pratico. In ogni caso la regola di cautela richiesta al B. è di estesa conoscenza e facile attuazione e la sua presenza sul posto nonostante l'inesperienza poteva essere dovuta all'affiancamento con un operatore esperto, a fini formativi. Quindi al lavoratore vennero forniti gli strumenti conoscitivi necessari all'operare in sicurezza. Non è stata rinvenuta la base giuridica dell'obbligo di operare con una squadra di quattro uomini. Con ulteriore motivo si lamenta il vizio della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva. L'appellante fece riferimento alla ctu eseguita in sede civile nell'interesse della persona offesa e che attribuisce al trattamento sanitario un ruolo causale nella malattia. Il profilo, evidenziato nell'atto di appello, non è stato in alcun modo valutato e non è stata assunta la prova decisiva rappresentata a una perizia che avrebbe fugato ogni dubbio sull'incidenza dell'errato percorso sanitario sull'evento lesivo e quindi sui suoi effetti civili. Infine, ci si duole che la Corte di appello abbia respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche sostenendo che non si sono elementi favorevoli mentre la difesa aveva rappresentato l'incensuratezza di entrambi gli imputati e il loro comportamento processuale, l'assenza di precedenti incidenti, la condotta tenuta verso il lavoratore, l'avvenuto riconoscimento di una rendita vitalizia.
Motivi della decisione
1. Per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo va ritenuto che sia stato correttamente instaurato il rapporto processuale, non ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, C., Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, B., Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, R., Rv. 266818). Ne consegue che, non emergendo in atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità dei condannati, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129 co. 2 cod. proc. pen. va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma anche valgono ad escludere la fondatezza delle censure svolte dai ricorrenti, che sono comunque da esaminare attesa la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, co. 2 cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009 - dep. 26/01/2010, M., Rv. 245876; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017 - dep. 19/04/2017, T., Rv. 269890). Anche sotto lo specifico profilo ora menzionato le doglianze proposte dalla F. e dal N. non sono fondate.
2. È da osservare, quanto al primo motivo di ricorso, che, a mente dell'art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile può essere fatta secondo due distinte modalità. Una prima consiste nel deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile nella cancelleria del giudice che procede; una seconda nella presentazione in udienza di tale dichiarazione. Nel primo caso, ovvero quando è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Sulla scorta di tale previsione i ricorrenti contestano la ammissibilità delle costituzioni delle parti civili perché depositate in cancelleria ma non notificate, notificate in ritardo o mediante atto invalido, ovvero perché la presentazione in udienza fu tardiva. A ben vedere la prospettazione difensiva fonda su una tesi che non può essere condivisa, ovvero che la costituzione mediante deposito in cancelleria sia tamquam non esset ove non notificata all'imputato o per qualche ragione invalida o tardiva. Ben diversamente, la costituzione di parte civile si perfeziona già con il deposito in cancelleria della relativa dichiarazione, assumendo la notifica di questa all'imputato solo il carattere di condizione per la sua efficacia. Sul piano formale, ai sensi dell'art. 3 del d.m. m. 334 del 20.9.1989 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), la dichiarazione di costituzione va inserita nel fascicolo a cura della cancelleria. Sul piano sostanziale, come è stato condivisibilmente posto in luce, "la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice (Sez. 3, Sentenza n. 12423 del 06/02/2008, Rv. 239335 - 01). Principio ribadito anche più di recente, ulteriormente rilevando che, le norme non prevedono un provvedimento di formale ammissione della costituzione di parte civile ma, al contrario, il potere delle parti di richiederne l'esclusione e quello del giudice, ex art. 81 cod. proc. pen., di esclusione di ufficio della parte civile (Sez. 3 -, Sentenza n. 15768 del 18/02/2020, Rv. 280264). Deve quindi ribadirsi che la formalità del deposito attribuisce di per sé al danneggiato dal reato la qualità di parte civile (v. Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, Rv. 249751); fermo restando che, nei confronti delle altre parti, e in particolare di quelle contrapposte (imputato o responsabile civile), gli effetti della costituzione, come previsto dall'art. 78, comma 2, cod. proc. pen., decorrono dalla notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile (Sez. 6, Sentenza n. 24369 del 08/05/2014, Rv. 259561, in motivazione). Da ciò discende che quando sia mancata la notifica non può perciò solo ritenersi che sia mancata la costituzione della parte civile; piuttosto questa ancora non è in grado di produrre effetto. Un'applicazione di tale principio è stata fatta allorquando è stato affermato che la parte civile, che si costituisca in cancelleria secondo le modalità di cui all'art. 78, comma secondo, cod. pen., non ha alcuna legittimazione a chiedere il sequestro conservativo nei confronti dell'imputato fino a quando la suddetta costituzione non sia a questo notificata (Sez. 2, Sentenza n. 14164 del 06/03/2018, Rv. 272758 - 01). Allo stesso tempo, come si ripeterà più avanti, il danneggiato ce si è costituito parte civile depositando in cancelleria la dichiarazione può presentare la lista testi prima della notificazione della stessa. Mutatis mutandi, il principio qui posto era già riconosciuto sotto la vigenza del codice di rito del 1930; si affermava, infatti, che nel caso in cui la costituzione di parte civile predibattimentale non sia stata notificata all'imputato ai sensi dell'art. 95 cod. proc. pen., tale irregolarità è in concreto sanata allorché sia dato atto, negli atti preliminari al dibattimento, della avvenuta costituzione della parte civile, mettendo in tal modo l'imputato in condizioni di potersi difendere e di proporre opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 98 cpv. Cod. proc. pen.. ove nessuna contestazione, invece, venga sollevata nella circostanza e neanche nella discussione finale l'imputato decade dal diritto di proporre quella eccezione che andava proposta nel termine di cui agli artt. 98 cpv e 439 cod. proc. pen.. (V. mass. n. 163619; (V. mass. N. 139454; (V. mass. N. 127476) (Sez. 6, Sentenza n. 7847 del 11/03/1989, Rv. 181439). Ben si comprende, quindi, che la costituzione che sia stata depositata in cancelleria ma non notificata non richiede di essere rinnovata mediante presentazione della dichiarazione in udienza, perché essa è già esistente; solo acquisterà efficacia nei confronti dell'imputato al più tardi quando, con la verifica da parte del giudice della costituzione delle parti, risulterà che questi ne ha conoscenza. A tal riguardo va ravvisato un errore di diritto del Tribunale, che ha ritenuto di doversi prospettare la ricorrenza nel caso di specie di una 'rinnovazione' della costituzione mediante presentazione di una nuova dichiarazione in udienza. Si tratta di un errore che non determina l'annullamento della decisione, perché corretta nella parte dispositiva. Nel caso che occupa è fuor di dubbio che tutte le parti civili depositarono la dichiarazione di costituzione in cancelleria. Quindi ben prima dello scadere del termine entro il quale la parte civile deve costituirsi in giudizio. Anche in questa sede va ribadito che la parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 cod. proc. pen., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc.pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (Sez. 3 -, Sentenza n. 15768 del 18/02/2020, Rv. 280264). Circa la regolarità della costituzione mediante deposito della dichiarazione in cancelleria, essa va valutata alla stregua della sua rispondenza alle prescrizioni dell'art. 78 cod. proc. pen.. La dichiarazione deve contenere le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; la sottoscrizione del difensore. Prescrizioni, quindi, tra le quali non vi è quella della originalità del documento, piuttosto che della copia, attestata come conforme o meno. L'art. 56 disp. att. cod. proc. pen. prevede (per la notificazione a mezzo posta del difensore delle parti private, resa possibile dall'art. 152 cod. proc. pen.) l'attestazione di conformità; ma la mancanza dell'attestazione non determina nullità; essa permette alla parte di lamentare la difformità tra l'atto notificatole e quello depositato o presentato per ricavarne la esatta delimitazione della pretesa che le si indirizza.
3. Infondato è il secondo motivo che attiene alla ammissione della lista testi presentata dalle parti civili. Poiché il motivo prende a presupposto fondativo la tardività delle costituzioni delle parti civili per le ragioni che sono state respinte nel trattare il primo motivo, esso cade unitamente a questo. Peraltro, questa Corte insegna che la persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale nei termini di cui all'art. 468 cod. proc. pen. prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate essendo l'imputato posto nella condizione di conoscere l'ambito di indagine rispetto al quale organizzare la propria difesa in dibattimento (Sez. 4, Sentenza n. 27388 del 21/02/2018, Rv. 273411).
4. Con il terzo motivo si è contestata la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del B. in merito alle ragioni per le quali si era mosso ed era rotolato il tronco che lo investì, con ciò respingendo la tesi difensiva di un comportamento imprudente dello stesso lavoratore che sarebbe stato causa del movimento del tronco. Il motivo coglie passaggi della Corte di appello non decisivi perché non considera la conclusione e risolutiva affermazione della Corte di appello, per la quale, anche a ritenere dimostrato - ma così non ritiene - che il B. aveva avuto un comportamento imprudente e imperito, sedendosi sul tronco o urtandolo, ciò non valeva ad escludere la responsabilità degli imputati perché essi avevano omesso di formare il lavoratore (e tenuto altre condotte colpose). Ne discende la superfluità della soluzione dell'alternativa in merito alla causa del rotolamento del tronco, che peraltro non è dubitato fosse stato lasciato in una posizione inidonea ad evitarne il rotolamento lungo il pendio, anche se innescato da un ulteriore comportamento umano imprudente o imperito.
5. Il quarto motivo pone in discussione l'affermazione di responsabilità sotto il profilo della causalità della condotta del N. e l'evento; ciò fa ora evocando il comportamento imprudente del lavoratore B., ora la mancata individuazione della colpa oggettiva che si ritiene commessa dal N.. Simili censure sono manifestamente infondate. La Corte di appello ha chiaramente affermato che la condotta per il N. doverosa e non tenuta è da individuarsi, da un verso, nel previo abbattimento dell'albero a valle; dall'altro, nell'ancoraggio al terreno dei segmenti di tronco ricavati dall'albero a monte, in modo da prevenirne il rotolamento a valle. Ha poi esaminato la rilevanza causale di ciascuna di tali condotte, anche tenendo conto dell'ipotesi del comportamento imprudente del lavoratore, concludendo per la sussistenza della relazione causale, in sicura consonanza con i principi posti da questa Corte e senza alcun salto logico che infici la ragionevolezza della motivazione. Quanto alla F., la censura attinge il merito perché sottende un accertamento in ordine alle modalità di somministrazione della formazione del B. in relazione all'asserito carattere stagionale del suo impiego. Peraltro, la Corte di appello ha posto in evidenza come nel caso di specie sia mancata qualsivoglia formazione del lavoratore. L'assunto difensivo secondo il quale la formazione nel caso di specie avrebbe dovuto essere e sarebbe stata essenzialmente 'sul campo' concreta un'affermazione di merito non consentita in questa sede; ma soprattutto è meramente astratta e contrastata dal fatto che non risulta accertato dai giudici di merito che sia stata fatta almeno questo tipo di formazione a beneficio del B.. L'affermazione della Corte di appello secondo la quale una squadra di due lavoratori esperti, in luogo di quella costituita dal N. e dall'inesperto B., avrebbe reso più sicura l'operazione trova origine in una regola cautelare distillata dall'esperienza del settore; diversamente da quanto inteso dall'esponente, essa non impone la presenza di due operatori ma prescrive il coinvolgimento di lavoratori esperti. I restanti rilievi sono costituiti da asserzioni che definiscono una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
6. Diversamente da quanto asserito dall'esponente, la Corte di appello ha tenuto conto del motivo di appello con il quale si era prospettato che la mancanza di un medico a bordo dell'autoambulanza che aveva soccorso il B. e la scelta di non utilizzare l'elicottero per prestare soccorso allo stesso e anche le procedure sanitarie successivamente seguite avevano comportamento un ritardo dal quale era conseguito il grave esito dell'amputazione della gamba sinistra dell'infortunato. Lo ha fatto considerando anche il contributo offerto dal c.t. degli imputati e valutando che non si era trattato di fattori in grado di interrompere il nesso causale facente capo agli imputati, per come richiesto in sede penale, evocando ed applicando correttamente la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo. A fronte di ciò i ricorrenti lamentano in forma perplessa "quantomeno la mancata e richiesta riapertura del giudizio sul piano tecnico al fine di fugare ogni dubbio circa l'incidenza dell'errato percorso sanitario sull'evento lesivo". Interpretando il rilievo come teso a contestare la mancata motivazione in ordine al rigetto della richiesta, va replicato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 -, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589). Come è nel caso di specie, nel quale la corte distrettuale ha affermato che "se anche si ritenesse fondata la tesi difensiva, non vi sarebbe interruzione del nesso causale fra le condotte colpose tenute dagli imputati e l'evento lesivo occorso al lavoratore, in quanto gli errori nell'esecuzione delle cure mediche costituiscono un fatto prevedibile e non eccezionale". D'altro canto, lo stesso esponente afferma nel ricorso che "un tempestivo svolgimento dell'attività di soccorso e la corretta scelta in merito alle strategie di cura, avrebbe consentito di scongiurare il pericolo di amputazione al 90%". Sicché, nella stessa prospettazione dei ricorrenti, non si tratterebbe di un fattore da solo in grado di produrre l'evento e quindi di escludere la responsabilità penale degli stessi. Esso potrebbe avere incidenza sul piano risarcitorio; ma come già spiegato dalla Corte di appello, si tratta di questione che attiene al quantum del risarcimento, da accertarsi in sede civile, stante la natura generica della condanna pronunciata in questa sede.
7. L'ultimo motivo risulta assorbito dalla declaratoria di annullamento agli effetti penali.
8. In conclusione, sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. I ricorsi vanno rigettati agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili.