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16 marzo 2022
Sanzionato il militare che si lamenta con la collega dell’ambiente di lavoro via WhatsApp

Qualora la conversazione sia stata spontaneamente rivelata da uno dei partecipanti, l'amministrazione interessata può utilizzarla al fine di formulare una contestazione disciplinare.

La Redazione
Il TAR Sardegna, pronunciandosi con sentenza 174 del 14 marzo sul ricorso presentato da un appartenente alla Guardia di Finanza, ha sancito l'applicabilità della sanzione disciplinare nei confronti di chi manda ad altri colleghi contenuto di testo digitale che diffama il datore o l'ambiente di lavoro.
 
La Sezione Prima parte dal presupposto che i principi di libertà e segretezza della corrispondenza, sanciti dall'art. 15 Cost. ed inerenti il divieto per gli estranei di conoscere e riferire i contenuti comunicativi, non sono invocabili laddove il datore di lavoro abbia conosciuto l'oggetto del messaggio poiché rivelato dal destinatario dello stesso, per il quale non vige alcun divieto di rivelazione né di divulgazione, ferma restando la responsabilità per l'eventuale diffamazione insita nella divulgazione. Presupposto ciò non può essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali l'eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi, ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari.
 
Tale passaggio giuridico è pienamente aderente al caso di specie, in quanto risulta che sia stata la partecipante alla conversazione a renderne noto il contenuto all'amministrazione, sicché si appalesa anche di non primaria rilevanza la questione circa l'applicabilità o meno al caso di specie del dovere di comunicazione ai sensi dell'art. 748, comma 5 lettera b) del Testo Unico delle disposizioni regolamentari d.P.R. n. 90/2010, relativo alle “Comunicazione dei militari”.
 
Deve inoltre aggiungersi che, anche alla luce di quanto chiarito, una volta acquisito il contenuto del messaggio, l'amministrazione interessata non poteva non tenerne conto ai fini della valutazione in merito alla rilevanza disciplinare delle affermazioni rese dal ricorrente.