In tema di misure di sicurezza personali, il PM non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio ordinario, che non abbia disposto l'espulsione dello straniero, poiché il ricorso va qualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia propone ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva condannato l'imputato per i reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, deducendo l'inosservanza della legge penale poiché non era stata disposta l'espulsioneexart. 86 d.P.R. n. 309/1990 nonostante la sussistenza di...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza, M. veniva condannato, per i reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, alla pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza della legge penale, non essendo stata disposta l'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, pur essendosi ravvisati, nella motivazione della sentenza impugnata, plurimi elementi di pericolosità a carico dell'imputato.
3. Occorre premettere che l'individuazione del mezzo di impugnazione mediante il quale il pubblico ministero può dedurre, nel caso di sentenza di condanna, la mancata applicazione di una misura di sicurezza, ha dato luogo a dubbi interpretativi e, con specifico riferimento al regime applicabile nel caso di giudizio abbreviato, la questione è stata recentemente rimessa all'esame delle Sezioni unite con ordinanza resa da Sez.3, n.4332 del 8/10/2021, dep.2022. In quel contesto, infatti, vi è un orientamento secondo il quale l'unico mezzo di impugnazione esperibile andrebbe individuato nel ricorso in cassazione, posto che, in base all'art. 443, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero non può appellare le sentenze di condanna, a meno che non sia intervenuta la modifica della qualificazione giuridica del reato (in tal senso, tra le più recenti, si veda Sez. 6, n. 29544 del 7/10/2020, Rv. 279890; Sez. 4, n. 35977 del 7/5/2019, Rv.276863). Secondo il contrario orientamento, invece, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso andrebbe riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod. proc. pen. (di recente, Sez. 6, n. 16798 del 25/3/2021, Rv. 281515; Sez.5, n. 1196 del 4/12/2020, dep.2021, Rv. 280136).
4. Nel presente procedimento, l'omessa pronuncia in ordine all'espulsione prevista dall'art.86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 è intervenuta all'esito del giudizio ordinario, sicché la decisione non è direttamente ricollegata alla soluzione del quesito demandato alle Sezioni unite, tuttavia la problematica è in parte similare. Anche nel caso di giudizio ordinario, infatti, l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. limita la possibilità del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna, consentendo tale mezzo di impugnazione solo nel caso in cui la sentenza ha modificato il titolo del reato o escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. In base alla suddetta delimitazione, pertanto, potrebbe concludersi che anche nel giudizio ordinario, così come nel giudizio abbreviato, non è consentito al pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di condanna e, quindi, tale mezzo di impugnazione non sarebbe consentito neppure nel caso in cui la sentenza di condanna abbia omesso di pronunciare su una misura di sicurezza personale.
4.2. La soluzione sopra prospettata, essenzialmente ricalcante l'impostazione sostenuta da parte della giurisprudenza con ri9uardo al giudizio abbreviato, non è condivisibile. Il regime dell'impugnazione, infatti, deve essere letto in base al combinato di... sposto degli artt. 593 e 579, comma 2, cod. proc. pen.;. quest'ultima norma, infatti, prevede espressamente che l'impugnazione avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. Tale norma prevede una competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza a pronunciarsi, in sede di appello, sulle impugnazioni proposte ai sensi dell'art. 579, comma 2, cod. proc. pen. Dalla lettura complessiva del quadro normativo, pertanto, emerge come nel giudizio ordinario - e salva la verifica demandata alle Sezioni unite in ordine all'estensione della medesima regola anche al Giudizio abbreviato - è prevista una deroga al principio di inappellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero, prevedendosi espressamente che tale mezzo di impugnazione è quello che va necessariamente proposto lì dove oggetto del gravame è la sola applicazione della misura di sicurezza personale. La competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza, individuata in base al combinato disposto degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., unita al fatto che quest'ultima norma abilita espressamente il pubblico ministero a proporre appello, fa s1 che deve ritenersi sussistente una deroga al regime generale dell'inappellabilità delle sentenze di condanna da parte della pubblica accusa. In buona sostanza, l'art. 593 cod. proc. pen. individua i limiti alla proponibilità dell'appello sulla regiudicanda principale, mentre la disciplina dell'appellabilità delle sentenze di condanna in relazione all'applicazione delle sole misure di sicurezza trova autonoma disciplina negli artt. 579 e 680 cod. proc. pen.
4.3. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va affermato il principio secondo cui in tema di misure di sicurezza personali, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio ordinario, che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex artt. 579, 680 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il giudizio.