Per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica dell'atto e non quella di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
CTR Campania, sez. X, sentenza (ud. 7 febbraio 2022) 16 febbraio 2022, n. 1879
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2020 presso la Commissione Tributaria di Caserta A. A. proponeva opposizione avverso l'intimazione in atti deducendo che era decorso il termine prescrizionale.
Si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, sezione 7, con la sentenza 16/3/2021 rigettava il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento fosse stato inviato nei termini.
Avverso tale decisione proponeva appello l'A. lamentando nuovamente l'avvenuto decorso della prescrizione.
All'udienza del 7 febbraio 2022, all'esito della camera di consiglio, la Commissione decideva la causa.
L'appello non può essere accolto.
Nella specie è indiscusso tra le parti che l'avviso di accertamento, relativo a Tari anno 2014, venne spedito a mezzo posta in data 11 dicembre 2019 e recapitato al contribuente in data 3 gennaio 2020.
Occorre quindi esaminare la questione relativa alla scissione degli effetti della notificazione fra il notificante ed il destinatario.
I giudici di primo grado hanno ritenuto che non fosse maturata la prescrizione facendo riferimento alla data di spedizione dell'atto.
In effetti principio della scissione degli effetti della notifica è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all'organo notificante.
In altre parole, tale principio ha lo scopo di separare gli effetti della notifica per il soggetto che la effettua, in modo particolare quando ci si serve dell'ufficiale giudiziario e/o del servizio postale, e il soggetto che, invece, riceve l'atto notificato.
La posizione è stata di recente fatta propria dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente ( Cass. Sez. Un. 17-12-2021 n. 40543).
Di conseguenza non può accogliersi l'appello anche se la presenza di contrasti giurisprudenziali che hanno dato origine all'intervento delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, dichiara compensate le spese del presente grado.