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17 marzo 2022
Superbonus 110% e IVA indetraibile
L'IVA indetraibile concorre a determinare l'importo su cui calcolare la detrazione solo per i lavori incentivati con il Superbonus. L'Agenzia ha spiegato che non è possibile estendere questo meccanismo, per analogia, agli interventi agevolati con altri bonus edilizi.
La Redazione
L'istante, con il presente interpello n. 118 del 15 marzo 2022, ha chiesto al Fisco chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile da considerare nel calcolo dell'ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus. Secondo l'istante, in particolare, sussiste, l'insorgenza di una possibile problematica operativa in termini di modalità di determinazione dell'importo su cui conteggiare la detrazione superbonus e, in particolare, circa la quantificazione della quota parte di IVA indetraibile su base pro-rata. Infatti, in conseguenza del meccanismo del pro-rata, la porzione di IVA indetraibile viene definitivamente determinata solo in sede di dichiarazione IVA a chiusura dell'annualità di riferimento. L'Istante chiede, inoltre, se il nuovo comma 9-ter dell'articolo 119 del Decreto Rilancio è applicabile in via analogica anche nei casi delle altre detrazioni quali ad esempio il bonus facciate.

precisazione

Il comma 9-ter dell'articolo 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), introdotto dall'articolo 6-bis, della Legge 21 maggio 2021, n. 69 (in sede di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cd. Decreto Sostegni), prevede che «L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19,19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente». 

Premesso quanto innanzi esposto, secondo il Fisco, l'IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli specifici interventi individuati dal citato articolo 119 del Decreto Rilancio, da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo ammesso al Superbonus. L'Agenzia ha illustrato che il diritto alla detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili. L'ammontare di tali operazioni è determinato in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

In conclusione, con riferimento all'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, l'istante potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto. Di conseguenza, l'istante potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico. Quanto all'altro quesito, l'Agenzia ha precisato che il nuovo comma 9-ter dell'articolo 119 del Decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.