L'articolo 6, comma 4 della
Invero, con le nuove norme:
- viene prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 2025 (nel testo originario era 30 giugno 2022) la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco). La condizione da rispettare deve essere comunque che un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio";
- il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione, che il Ministero della salute deve effettuare avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno (non più una tantum entro il 30 giugno 2016).
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Si ricorda che il |
- le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse;
- i progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso che prevedono l'impiego di animali.
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Le sollecitazioni alle proroghe della sospensione dei richiamati divieti derivano in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori. |