A nulla rileva, dunque, il momento in cui il curatore del fallimento abbia trasmesso via PEC al difensore della controparte la comunicazione dell'avvenuta dichiarazione giudiziale di fallimento.
La società proponeva opposizione contro il decreto con il quale il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di una data somma ad altra società a titolo di corrispettivo di un appalto di lavori edili.
Tuttavia, nel corso del giudizio, il difensore della società opponente comunicava il fallimento della stessa, dichiarato con sentenza, pertanto il Giudice dichiarava...
Svolgimento del processo
1.1. La Società P. Immobiliari s.r.l. ha proposto opposizione al decreto con il quale, in data 26/1/2015, il tribunale le ha ingiunto di pagare alla D. Costruzioni s.r.l. la somma di €. 185.724,44, oltre accessori e spese, quale corrispettivo di un appalto di lavori edili.
1.2. Nel corso del giudizio, all'udienza del 5/4/2018, il difensore della società opponente ha comunicato che la D. Costruzioni s.r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal tribunale di Vallo della Lucania in data 26/7/2017. Il giudice, con ordinanza in pari data, ha dichiarato l'interruzione del processo.
1.3. Riassunto il giudizio con ricorso del 26/6/2018, il curatore del fallimento, costituitosi in data 26/11/2018, ha eccepito l'estinzione del processo deducendo che l'opponente aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo già in data 6/12/2017 in virtù di comunicazione inviata via pec dal curatore del fallimento.
1.4. Il tribunale, con sentenza del 19/12/2018, ha dichiarato l'estinzione del processo.
1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato, alla luce della documentazione prodotta, che il curatore del fallimento, in data 6/12/2017, aveva comunicato, a mezzo pec, al difensore della società opponente, "con specifico riguardo al presente giudizio" ed "al fine di una opportuna conoscenza legale", che il tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato il fallimento della D. Costruzioni, ha ritenuto che tale comunicazione, anche se non inviata dal curatore, avendo fatto riferimento allo specifico processo ed essendo stata inoltrata a mezzo pec, non elide il valore di comunicazione formale dell'evento alla controparte ed è, quindi, idonea a determinare la conoscenza legale dell'evento stesso dal momento di si tratta, con tutta evidenza, di una fonte qualificata. Il termine di tre mesi, pertanto, ha aggiunto il tribunale, decorreva dalla data del 6/12/2017 laddove il ricorso per la riassunzione è stata depositato solo in data 26/6/2018, quando, cioè, era già decorso il termine perentorio previsto dal codice di rito, per cui, ha concluso, l'eccezione di estinzione del giudizio è fondata ed il processo, a norma dell'art. 307 c.p.c., dev'essere dichiarato estinto.
2.1. La Società P. Immobiliari s.r.l. ha proposto appello al quale ha resistito il fallimento della D. Costruzioni s.r.l..
2.2. La corte d'appello, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Società P. Immobiliari s.r.l. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto.
2.3. La corte, in particolare, ha osservato, per un verso, che l'opponente in data 6/12/2017 era stato informato del fallimento dell'opposta dal relativo curatore e, dall'altro lato, che tale dichiarazione, pur non provenendo dal procuratore costituito della società in bonis, rivestiva il valore di conoscenza legale dell'evento ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c..
3.1. La Società P. Immobiliari s.r.l., con ricorso notificato il 22/10/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza del tribunale.
3.2. Il fallimento della D. Costruzione s.r.l. ha resistito con controricorso.
3.3. La ricorrente ha depositato memoria)
Motivi della decisione
4. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 305 e 300 c.p.c. e dell'art. 43 I. fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la dichiarazione ricevuta via pec dal curatore del fallimento della società opposta equivalesse a conoscenza legale dell'evento interruttivo e fosse, come tale, idonea a far decorrere il termine per la riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c., senza, tuttavia, considerare: innanzitutto, che la predetta dichiarazione, essendo stata resa dal curatore del fallimento e non dal difensore della parte costituita nel giudizio, non proveniva da una fonte a tal fine qualificata; - in secondo luogo, che tale comunicazione, essendosi limitata alla sola menzione del numero di registro generale della lite e all'allegazione dell'estratto della sentenza di fallimento, era priva dei requisiti necessari ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, non avendo la stessa fatto alcun esplicito riferimento al processo pendente e all'autorità giudiziaria innanzi alla quale lo stesso fosse stato incardinato e non avendo provveduto ad allegare una copia autentica della sentenza di fallimento; - infine, che il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 5/4/2018, quando, cioè, il giudice, constatato il fallimento della D. Costruzioni, ha dichiarato l'interruzione del giudizio, per cui il dies a quo dal quale far decorrere i termini previsti dall'art. 305 c.p.c. è solo quello del 5/4/2018, allorquando l'evento interruttivo è stato dichiarato in udienza e portato, quindi, a conoscenza del giudice che, con ordinanza in pari data, ha dichiarato l'interruzione del processo.
5. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 12154 del 2021, hanno affermato il principio per cui, in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (avente ad oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43, comma 3°, l.fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. (e al di fuori delle ipotesi d'improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito), decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte: tale dichiarazione, peraltro, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2°, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata, ai predetti fini, anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.
6. Nel caso in esame, invece, il tribunale ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse dal momento in cui il curatore del fallimento, in data 6/12/2017, aveva comunicato al difensore della società opponente, "con specifico riguardo al presente giudizio" ed "al fine di una opportuna conoscenza legale", che il tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato il fallimento della D. Costruzioni: e non, come hanno invece chiarito le Sezioni Unite, dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione del processo, assunta all'udienza del 5/4/2018, era stata portata formalmente a conoscenza, nei modi in precedenza esposti, alla parte che ha provveduto, poi, alla riassunzione del giudizio interrotto.
7. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.