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18 marzo 2022
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: incentivi su rinnovabili e batterie
La misura promuove la produzione di energia green, in particolare tramite moduli fotovoltaici innovativi, aerogeneratori di nuova generazione e grandi dimensioni, sistemi di accumulo.
La Redazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2022 il Decreto attuativo del MiSE sull'Investimento 5.1 Rinnovabili e batterie previsto dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) attraverso i contratti di sviluppo. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» è articolato nei seguenti sub-investimenti con risorse destinate all'attuazione del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, come di seguito riportato:
  1.     sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV» (risorsa finanziata pari a 400.000.000,00);
  2.     sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» (risorsa finanziata pari a 100.000.000,00);
  3.     sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie» (risorsa finanziata pari a 500.000.000,00).

precisazione

Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce  le  direttive necessarie a consentire l'attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per  la  generazione  di  energia  da  fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV - PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori  di  nuova  generazione  e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.

L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR è attuato tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. Con uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi dedicati alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con i sub-investimenti e con quanto definito nel presente decreto.

precisazione

L'art. 43 del D.L. n. 112/2008 prevede la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. In particolare, l'articolo disciplina il favorimento dell'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

DI Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, strettamente connessi e funzionali tra di loro. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro.  Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste dall'art. 8 del Decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra loro. I programmi di sviluppo di cui al presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.

precisazione

Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.

In conclusione, il Soggetto gestore, a seguito della chiusura degli sportelli agevolativi, avvierà le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze. Sarà riconosciuta priorità ai programmi industriali idonei a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti.