La misura promuove la produzione di energia green, in particolare tramite moduli fotovoltaici innovativi, aerogeneratori di nuova generazione e grandi dimensioni, sistemi di accumulo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2022 il Decreto attuativo del MiSE sull'Investimento 5.1 Rinnovabili e batterie previsto dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) attraverso i contratti di sviluppo. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» è articolato nei seguenti sub-investimenti con risorse destinate all'attuazione del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, come di seguito riportato:
- sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV» (risorsa finanziata pari a 400.000.000,00);
- sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» (risorsa finanziata pari a 100.000.000,00);
- sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie» (risorsa finanziata pari a 500.000.000,00).
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Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire l'attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV - PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.
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L'Investimento 5.1 «
Rinnovabili e batterie» del PNRR è attuato tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei
Contratti di sviluppo di cui all'
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. Con uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi dedicati alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con i sub-investimenti e con quanto definito nel presente decreto.
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L'art. 43 del D.L. n. 112/2008 prevede la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. In particolare, l'articolo disciplina il favorimento dell'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.
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DI Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, strettamente connessi e funzionali tra di loro. L'
importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste dall'art. 8 del Decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra loro. I programmi di sviluppo di cui al presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.
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Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.
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In conclusione, il Soggetto gestore, a seguito della
chiusura degli sportelli agevolativi, avvierà le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze. Sarà riconosciuta priorità ai programmi industriali idonei a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti.